Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2572 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28520-2015 proposto da:

D.P.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 41, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

LIONIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI BERTACCHE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA 191 MONTE VERDE 162, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

UGO DAL LAGO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 733/2015 del 18.03.2015 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore Dott. SCODITTI Enrico ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: ” D.P.B.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza – sez. distaccata di Schio M.A. e Aviva Italia s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il D.P.. Si costituì la società assicuratrice chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 24 aprile 2015 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale, sulla base del rapporto dei carabinieri, della CTU e della testimonianza del teste Mo. (mentre inattendibile era stata ritenuta quella del teste V.), nel senso che il D.P., alla guida del motociclo, al momento dello scontro si trovava all’interno dell’ideale corsia dell’autovettura condotta dal convenuto, determinando così in via esclusiva l’impatto. Ha proposto ricorso per cassazione D.P.B.G. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la società assicuratrice.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2699, 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che alla luce delle risultanze istruttorie i fatti avrebbero meritato una diversa qualificazione giuridica, quanto meno in termini di corresponsabilità nella causazione del sinistro.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 143 C.d.S.. Osserva il ricorrente che ritenere che il D.P. si trovava verso il centro della strada non autorizza a concludere nel senso che fosse in una posizione tale da invadere la corsia opposta, mentre, anche sulla base di quanto dichiarato dal teste V., deve confermarsi che era il M. a viaggiare senza mantenere la propria destra, e che pertanto la norma sul concorso di colpa era stata mal applicata.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c.. Osserva il ricorrente che, essendo rimasto ignoto il punto d’impatto e non procedendo entrambi i conducenti il più possibile vicino al rispettivo margine destro della strada come imposto dall’art. 143 C.d.S., non vi erano elementi tali da far ritenere esclusa la presunzione del concorso di colpa e che il giudice di appello, in assenza di prova liberatoria da parte dei convenuti, aveva valutato a “senso unico” il materiale probatorio.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha invertito l’operazione logica ritenendo noti fatti ignoti (l’invasione di carreggiata da parte del D.P. e la regolare circolazione della controparte), facendoli conseguire da fatti a loro volta ignoti (il punto d’urto dei veicoli non rinvenuto dai carabinieri), così dimostrando di non avere utilizzato il prudente apprezzamento nella valutazione del materiale probatorio.

I motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Attraverso la denuncia della violazione di legge si mira in realtà ad una rivalutazione nel merito delle circostanze di fatto, preclusa nella presente sede di legittimità. In mancanza di impugnazione per vizio motivazionale l’accertamento di fatto del giudice di merito non può essere sindacato in sede di controllo di legittimità. Costituisce peraltro ius receptum quello secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le tante Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

Con riferimento in particolare all’ultimo motivo, va rammentato che la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione (fra le tante Cass. 6 agosto 2003, n. 11906).”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che è intervenuta rituale rinuncia al ricorso;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo la soccombenza virtuale e che il Collegio, ai fini della soccombenza virtuale, condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 5.400,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA