Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2572 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 11/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27075/2011 R.G. proposto da:

M.S. rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. Giorgio Sagliocco e con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Pasquale Iannuccilli in Roma, alla via Carlo Mirabello n.

26;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 5/33/11 depositata il 18/01/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente, con atto affidato a quattro motivi;

– Resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della legge n. 4 del 1929, art. 24 nonchè del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 323, illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);

– il motivo è inammissibile, per le ragioni che si espongono, e comunque anche infondato;

– osserva la Corte che in forza della ormai sua costante giurisprudenza sul punto (e multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012) è inammissibile il motivo di ricorso che presenti la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro;

– Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse;

– Il motivo, inoltre, è in ogni modo infondato;

– Invero, ritiene questa Corte che la redazione di un processo verbale di constatazione non è necessaria per rendere legittimo un successivo avviso di accertamento perchè è in esso che si esterna poi ciò che si è constatato prima;

– la ricorrente denuncia infatti violazione della L. n. 4 del 1929, art. 24, per avere la CTR trascurato che, in base alla norma invocata, “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”;

– tal onere di redazione, ritiene la Corte, anche ove non sia assolto in

forza della disposizione sopra richiamata, non impedisce in nessun

caso l’emissione di avvisi di accertamento in base all’autonoma

valutazione dell’amministrazione finanziaria, alla luce del disposto della disposizione invocata dal ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31120 del 29/12/2017, e precedentemente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27711 del 11/12/2013); del resto il processo verbale previsto dall’art. 24 cit. può avere una molteplicità e complessità di contenuti e la legge non discrimina tra diversi mezzi di rappresentazione e differenti realtà rappresentate, così come tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazione. Sicchè, quale documento extraprocessuale, esso può sia un contenuto ricognitivo, sia un contenuto valutativo liberamente valutabile dall’amministrazione finanziaria; deve quindi escludersi, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, che tal verbale abbia rilevanza esterna tale da viziare, ove non redatto, l’atto successivo;

– il secondo motivo si appunta sulla violazione della L. 241 del 1990, art. 3 e del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

– anche questo motivo, formulato sia quale censura motivazionale che quale violazione di legge, è inammissibile per le stesse sopranotate ragioni; inoltre è comunque infondato;

– il disposto del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7, c.d. Statuto del contribuente, rubricato “chiarezza e motivazione degli atti” recita: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

– E’ chiaro, dal dettato soprariportato, che l’obbligo dell’amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso di accertamento va inteso in necessaria correlazione con la finalità invero “integrativa” delle ragioni che, per l’amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo con la conseguenza che detto obbligo deve intendersi delimitato ai soli atti (“esterni”) di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni, con esclusione, quindi, degli atti irrilevanti al fine del pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario e di quelli a contenuto normativo, noti per effetto della loro pubblicazione;

– Poichè trattasti di disposizione posta a presidio della verifica dell’obbligo di motivazione, e non di disposizione atta a regolamentare l’onere probatorio, che resta in disparte, il testo legislativo in esame sancisce che il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell’atto impositivo, e perciò ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione; tal diritto non comprende peraltro il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia rinvio nell’atto impositivo per ciò solo che ad essi si faccia mero riferimento;

– E’ vero infatti che tale contenuto può servire unicamente ad integrare la motivazione dell’atto impositivo, in quanto essa è già sufficiente (e il richiamo ad altri atti ha pertanto solo valore “narrativo”), oppure il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) può esser già riportato nell’atto noto;

– non basta pertanto che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti ai quali si faccia riferimento nell’atto impositivo, ma occorre provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrare la motivazione del suddetto atto impositivo per fare conoscere al destinatario le ragioni sulle quali l’atto si fonda e che tale parte non sia stata già riportata in tale ultimo atto;

– Occorre quindi la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione, nel senso che in sua assenza risulti in concreto preclusa o comunque eccessivamente difficile la critica in sede processuale dell’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione per dar conto delle ragioni in forza delle quali il provvedimento impugnato è stato emesso (in tal senso, in linea generale, vedasi già Cass. n. 26683 del 18/12/2009; Cass. n. 2749 del 05/02/2009; Cass. n. 22118 del 2010; Cass. n. 7654 del 2012; Cass. n. 2614 del 2016; Cass. n. 5982 del 2017);

– Orbene, come peraltro riportato in ricorso, il fatto che la sentenza penale di appello sia dell’anno 2004 mentre l’atto impugnato sia stato notificato nel 2007 consente di escludere che l’intimazione doganale oggetto del presente giudizio sia stata motivata sulla base di fatti diversi da quali già noti al contribuente in forza del processo penale al quale fu sottoposto e agli atti del quale ha, come è pacifico in atti, avuto accesso in quanto imputato in quel processo; in quel processo penale invero risulta prodotto – ed è pure circostanza pacificamente acclarata e riconosciuta – quel medesimo PVC del quale il contribuente lamenta la mancata rituale notifica in sede tributaria;

– invero infatti, il contribuente sostiene infondatamente di non aver avuto conoscenza dell’atto ad opera dell’Amministrazione Finanziaria, stante la corposità del PVC stesso; attesa la corretta rilevanza data dalla CTR alla presunzione di conoscenza in relazione al processo penale;

– l’avviso di accertamento quindi soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, che qui precipuamente interessa in relazione con la disposizione dello Statuto del contribuente sopra riportata, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente sia l’an che il quantum debeatur;

– il terzo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

– il motivo è infondato; il secondo giudice, sia pure con motivazione essenziale, ha adempiuto all’obbligo di dar conto delle proprie ragioni, di guisa che non può ritenersi assente la motivazione;

– il quarto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 38, 41 e 56, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; la CTR avrebbe erroneamente ritenuti dovuti i diritti evasi da parte ricorrente, che non sarebbe soggetto passivo poichè alieno da ogni relazione con il presupposto dei tributi, non potendo peraltro ampliarsi oltre a quanto previsto espressamente dal dettato legislativo il novero dei soggetti passivi;

il motivo è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo, qui integralmente richiamate; in ogni caso, esso è anche infondato;

– questa Corte ritiene da tempo che (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1924 del 22/03/1984) obbligato al pagamento dei tributi o dei diritti risultati evasi sia anche l’effettivo proprietario della merce, vale a dire colui in nome o per conto del quale sia stata effettuata l’operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione, o che abbia posto in essere l’attività fraudolenta o illegittima in virtù della quale la merce importata sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali;

– Il presupposto dell’obbligazione tributaria va, quindi, individuato nella destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale indipendentemente da ogni profilo penalistico e tale obbligazione sorge a carico di chi abbia realizzato (da solo o con altri) l’immissione della merce al consumo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2455 del 1997);

– La sentenza impugnata, di conseguenza, merita integrale conferma.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.500 oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA