Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2572 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2572 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23675-2009 proposto da:
BRUNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA G. PUCCINI

9,

presso lo studio dell’avvocato

TARDELLA GIANMARCO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

2013
3001

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

Data pubblicazione: 05/02/2014

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
VITERBO UFFICIO CONTROLLI;
– intimato –

di ROMA, depositata il 01/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 108/2008 della COMM.TRIB.REG.

SENTENZA
Ragioni della decisione
1. Francesco Bruni propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso),
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 108/34/08 con la quale la sezione n. 34 della C.T.R.
Lazio -in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica per Irpef e Irap relativo

opposto, evidenziando che l’Ufficio aveva rilevato: che, sulla base degli elementi indicati nel
Modello Unico 2001, l’ammontare dei ricavi dichiarati risultava inferiore a quello derivante
dall’applicazione dei parametri; che non emergeva alcun elemento contrario dal quale desumere
l’inapplicabilità nella specie dei parametri suddetti; che il contribuente nulla aveva provato (e
soprattutto non aveva prodotto alcuna prova documentale) per contestare il contenuto dell’avviso.

2. Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente evidenzia che i giudici
d’appello, nell’affermare che non erano emersi elementi contrari alla presunzione derivante
dall’applicazione dei parametri e che nulla era stato dedotto per contestare quanto emergente
dall’avviso opposto, non avevano minimamente considerato che il Bruni aveva dedotto e
documentato che nel periodo in contestazione svolgeva la propria attività di promotore finanziario
in via esclusiva per una sola società; che con tale società vi era un accordo per il quale la
fatturazione delle provvigioni riconosciute veniva eseguita direttamente dalla società per conto del
contribuente; che nell’applicazione dei parametri non si era tenuto conto di altre fonti di reddito non
imprenditoriale di cui fruiva il contribuente; che per far fronte ai costi dei beni strumentali il
suddetto contribuente poteva ricorrere non solo al reddito derivatogli dall’attività di promotore
finanziario ma anche a quello derivatogli dalla pensione Inps e da altra pensione integrativa delle
quali godeva.

Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione o falsa applicazione dell’ art. 39 comma 1 lett.
d) ultimo periodo d.p.r. n. 600 del 1973, il ricorrente si duole del fatto che i giudici della C.T.R.

all’anno di imposta 2000-, accoglieva l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava l’avviso

abbiano confermato un accertamento basato solo sui parametri, senza il conforto di ulteriori
elementi di prova offerti dall’Ufficio benché l’accertamento fosse stato contestato con allegazioni
specifiche.

Il motivi sopraesposti, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati nei termini e nei
limiti di cui in prosieguo.

parametri o studi di settore, hanno affermato che la procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati -meri strumenti di
ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività- ma nasce solo in esito al
contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente,
il quale ha in tale sede l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la
sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono
essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in
esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello
scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello
“standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal
contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento,
potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso
concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al
riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e
dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia
risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa (cfr. SU n. 26635 del 2009).

E’ innanzitutto da premettere che le sezioni unite di questa Corte, in materia di applicazione di

‘ Tanto premesso, deve ritenersi che nella specie i giudici d’appello non abbiano applicato il
principio sopra esposto, per aver in particolare, tra l’altro, omesso di considerare che l’accertamento
che faccia applicazione di parametri o studi di settore non può fondarsi esclusivamente sul rilievo
dello “scostamento” tra la dichiarazione del contribuente e quanto previsto dai suddetti parametri,
essendo in ogni caso necessario che l’amministrazione evidenzi l’applicabilità in concreto dello
standard prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni sollevate

E’ altresì da evidenziare che i giudici d’appello hanno omesso ogni autonoma valutazione in ordine
alle deduzioni ed agli elementi di prova forniti dal contribuente per contestare l’accertamento
(esistenza di altre fonti di reddito, esistenza di un contratto di promozione in esclusiva).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad
altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della
C.T.R. Lazio.

Roma 30.10.2013

dal contribuente.

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