Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2572 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 177/5/07 depositata il giorno 11 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello

Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso per IRPEF relative agli anni dal 1995 al 2001. L’intimata non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 36 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello con cui si censurava la decisione di primo grado per non aver rilevato l’intervenuta decadenza in cui era incorsa la contribuente. La censura è manifestamente fondata in quanto il giudice del gravame ha totalmente ignorato la censura in questione – la decadenza peraltro è rilevabile anche d’ufficio. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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