Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2572 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. II, 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

GIANFRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIPITONE GIOACCHINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO di P.L.F., in persona del

Curatore pro tempore, L.P. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 916/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI con delega dell’avvocato GIOACCHINO

PIPITONE difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso e la riunione ad altro ricorso pendente presso la 2^ Sezione

n. 8210/2006;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per: si riserva per l’istanza di

riunione oggi presentata e nel merito conclude per l’accoglimento per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17.2.94 P.L.F. citò al giudizio del Tribunale di Marsala L.P., al fine di sentir emettere sentenza ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, stipulato il 14.3.91,con il quale il convenuto gli aveva promesso in vendita,per sè o per persona da nominare e per il prezzo di L. 300.000.000, un appezzamento di terreno di circa mq. 309,60 con soprastante fabbricato, esponendo di aver pagato la complessiva somma di L. 290.000.000, dichiarandosi pronto a versare il saldo e chiedendo la condanna del convenuto, per l’ingiustificato rifiuto di stipulare il contratto definitivo, al pagamento della penale nella misura contrattuale di L. 100.000.000.

Il L. non si costituì e, nella sua contumacia,all’udienza del 6.7.94 il procuratore e difensore dell’attore designò quale persona destinataria del trasferimento P.L.. A seguito della dichiarazione di fallimento del P., si costituì la relativa curatela e, contestata la validità della nomina del terzo in quanto pregiudizievole ai creditori, chiese che il trasferimento dell’immobile venisse disposto in favore del fallito.

Successivamente, all’udienza collegiale del 4.12.95,intervenne il P. e chiese il trasferimento del bene in proprio favore.

Con sentenza del 5.2-6.3.96 il tribunale adito, ritenuti tardivi sia l’intervento del P. (perchè avvenuto all’udienza di discussione), sia la nomina operata dal difensore del P., perchè successiva alla notifica dell’atto introduttivo e,comunque,invalida per difetto di potere rappresentativo sostanziale nel difensore dell’attore, aderendo alla richiesta della curatela del fallimento, dispose il trasferimento dell’immobile in favore del P., condannando il L. al pagamento della somma di L. 90.000.000, importo della penale decurtata del saldo.

Deceduto il P., la sentenza suddetta venne appellata dalla di lui moglie ed erede A.B., gravame che la Corte d’Appello di Palermo dichiarò inammissibile con sentenza del 20.11.1999.

Ma su ricorso della A., questa Corte, con sentenza del 6.3- 10.10.02 cassò quella impugnata, sulla base del principio secondo cui la legittimazione all’impugnazione prescindeva dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla curatela del fallimento, e rimise le parti davanti a diversa sezione di quella di Palermo.

Riassunto il giudizio dall’appellante, costituitasi la curatela, ribadite le predenti rispettive posizioni, contumace ancora il L., la Corte di Palermo con sentenza del 25.6.19.7.04, rigettò l’appello e condannò la A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio.

I giudici di appello premesso che l’eccezione di tardività dell’electio amici, ancorchè non sollevata in primo grado ben avrebbe potuto, ex art. 345 c.p.c., “vecchio testo”, essere proposta, come lo era stata, in grado di appello, ne confermava la fondatezza sul rilievo, corredato da richiami giurisprudenziali di legittimità, che la nomina del terzo avrebbe dovuto essere comunicata alla controparte non oltre la data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 2932 c.c.. Tale nomina, peraltro, proveniva anche da un procuratore privo di poteri rappresentativi, non potendo nel pur ampio mandato difensivo,ritenersi compresi anche poteri di natura sostanziarne infine ritenersi tale difetto sanato con la notifica al L. del verbale d’udienza del 6.7.94, poichè, in assenza di precisa indicazione del soggetto istante in seno alla relazione di notifica, questa comunque risultava riferibile al solo legale,che aveva richiesto la copia dell’atto ed apposto sulla stessa il timbro del suo studio. Contro la suddetta sentenza la A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato il 14.6.05.

La curatela del fallimento ha notificato in data 10.1.06 un controricorso alla ricorrente, che ne ha prodotto copia, eccependone l’inammissibilità.

Neppure in questa sede il L. ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso della curatela del fallimento di P.L.F., per essere stato notificato ben oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c. e, peraltro, non depositato in cancelleria.

Va poi disattesa l’istanza, proposta in pubblica udienza dalla ricorrente difesa, di riunione del presente giudizio a quello relativo all’impugnazione della sentenza n. 336 del 4/2-23/3/05 della Corte d’Appello di Palermo, non solo perchè la mancanza di alcune pagine (11-13) nell’allegata copia di quel ricorso non consente di comprendere l’esatto tenore della suddetta sentenza, ma anche e soprattutto in considerazione dell’assenza nella fattispecie della condizione richiesta dall’art. 335 c.p.c. (l’identità del provvedimento impugnatole comunque ravvisandosi ragioni comportanti una necessaria trattazione congiunta per motivi di connessione,tenuto conto che l’assunto rapporto di pregiudizialità tra il presente e l’altro giudizio ben consentirebbe di definirlo con priorità rispetto all’altro.

Con il primo motivo di ricorso si censura,per violazione degli artt. 1401, 1402, 2932 c.c. e art. 189 c.p.c., nonchè per connessi, ma non precisati vizi della motivazione,la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la dichiarazione di nomina del destinatario del trasferimento immobiliare previsto con il contratto preliminare sarebbe stata tardiva, al riguardo sostenendosi che tale designazione bene avrebbe potuto intervenire, come affermato da questa Corte, nel corso del giudizio promosso ex art. 2932 c.c. dal promissario acquirente.

Con il secondo motivo,deducente violazione degli artt. 1399-1404, 1362 e segg. c.c., art. 112 c.p., comma 2, con connessi, ma imprecisati, vizi della motivazione, si censura la seconda ratio dell’impugnata decisione,per non aver tenuto conto dell’intervenuta ratifica,che sarebbe stata desumibile dalla condotta delle parti interessate, segnatamente dall’accettazione della nomina da parte del P. e dal suo intervento nel giudizio instaurato dal P., dell’operato del difensore di quest’ultima; i giudici di merito non si sarebbero, pertanto, conformati al principio secondo cui la ratifica di un atto compiuto dal rappresentante senza poteri, pur dovendo avere gli stessi requisiti di forma di quest’ultimo, non richiede l’impiego di formule particolari. Tanto premessoci levato che la sentenza impugnata si basa su due diverse rationes decidendi (tardività processuale dell’electio amici, inidoneità sostanziale della stessa a produrre gli effetti di cui all’art. 1404 c.c., in quanto proveniente da persona non munita di poteri rappresentativi del promissario acquirente),ciascuna di per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., considerato che all’accoglimento del ricorso potrebbe pervenirsi solo nell’ipotesi di fondatezza di entrambi i motivi, osserva la Corte che la manifesta infondatezza del secondo, per le ragioni di seguito precisate,dispensa dall’esame del primo e comporta la reiezione dell’impugnazione.

Benvero, la ratifica dell’operato del falsus procurator – nella specie dell’electio amici formulata in corso di giudizio dal procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed abilitante,ai sensi del successivo art. 84, al compimento dei soli atti processuali e non anche di quelli implicanti, sul piano sostanziale, disposizione del diritto in contesa – avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 1399 c.c., non solo rispondere agli stessi requisiti di forma di quello suddetto, ma, soprattutto, provenire dall’interessato. A tal fine, non essendo sufficiente l’acquisizione della prova della conoscenza, da parte del dominus, dell’atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, sarebbe stata necessaria una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà,portata a conoscenza dell’altro contraente,dalla quale fosse possibile desumere l’intenzione del suddetto di approvare l’atto compiuto e farne propri i relativi effetti (tra le altre, v. Cass. 24371/06, 408/06, 17389/04, 10709/91, 3020/81).

Ma nel caso di specie nessuna manifestazione, rispondente ai suddetti requisiti, viene dedotta nel secondo mezzo d’impugnazione, nel quale non si lamenta l’omessa considerazione di comportamenti riferibili direttamente al P., promissario acquirente e, dunque, parte sostanziale dalla quale avrebbe dovuto provenire l’electio amici di cui all’art. 1401 c.c., ma si censura la mancata valorizzazione, agli effetti di tale designazione, dell’accettazione della nomina e del conseguente intervento in giudizio da parte del P., vale a dire di atti compiuti proprio e solo da quel soggetto, la cui nomina era stata tuttavia compiuta dal rappresentante senza poteri. Vanamente pertanto, in assenza della specifica deduzione di alcuna manifestazione di volontà proveniente dal falso rappresentato P. e, successivamente al fallimento medesimo,dal curatore che ne aveva assunto la rappresentanza (peraltro disconoscendo in giudizio l’operato del falsus procurator) e, del tutto genericamente, lamentandosi che “il giudice del merito non ebbe a considerare gli effetti della condotta delle parti, che assumeva rilevanza notevole sia nell’ambito del diritto sostanziale che processuale”, si sostiene che si sarebbe nella specie perfezionato il “meccanismo integrativo” realizzante la “fattispecie a formazione progressiva”, recuperatoria degli effetti del negozio posto in essere dal rappresentante sena poteri, nella sfera giuridica del dominus.

Le suesposte considerazioni, indipendentemente dall’ammissibilità sul piano processuale dell’electio amici (che peraltro nella giurisprudenza di legittimità, compresa la pronunzia citata nel primo motivo, Cass. n. 4780/96, viene costantemente correlata alla notificazione dell’atto introduttivo,ammettendosi solo per la relativa accettazione la possibilità che la stessa intervenga nel successivo corso del giudizio), comportano dunque il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo,infine, a regolamento delle spese,in assenza di controparti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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