Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2572 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2572 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19167-2012 proposto da:
SO.GE.CO . FINANZIARIA S.a.s. p.iva 02524080237, in
persona del socio accomandatario e in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITTORIO ENEA RIZZO;
– ricorrentecontro

MODESTI ADRIANO MDSDRN54A08E171B, BERTANI CRISTINA
BRTCST60S52F861B, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 02/02/2018

VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO MARIA TROPIANO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO CRISTONI;
– controricorrenti
ricorrenti incidentali –

di VENEZIA, depositata il 06/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 243/2012 della CORTE D’APPELLO

Fatti di causa
La Sogeco S.p.a. interponeva appello avverso la sentenza

del Tribunale di Verona, della quale chiedeva la riforma e
con la quale essa società era stata condannata
alternativamente all’esecuzione ex art. 1669 c.c. di lavori di

23.181,00 in favore di Modesti Adriano e Beltrami Cristina
per difettosità del loro appartamento, di cui in atti.
Quest’ultimo immobile era stato dai medesimi ModestiBeltrami acquistato dalla predetta società e la lamentata
difettosità consisteva in infiltrazioni di acqua.
L’appello era resistito dai detti Modesti-Beltrami, che
svolgevano, altresì, appello incidentale in relazione alle già
proposte _domande relative ad interessi, danno non
patrimoniale per mancato godimento dell’immobile,
rimborso spese CTU e mancata ammissione di mezzi
istruttori.
L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n.
243/2012, accoglieva -per quanto di ragione- il solo appello
principale condannando la società appellata al pagamento
della somma di C 23.181,00, Oltre interessi, nonché a
rifondere i due terzi delle spese di lite e di CTU in favore
degli appellati .
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte
territoriale ricorre la società Sogeco con atto affidato a

riparazione oppure al pagamento della somma di C

cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dalle
parti intimate, che – a loro volta- hanno proposto ricorso
incidentale fondato su due ordini di motivi.
Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie,
ai sensi dell’art. 378 c.p.c. sia la parte ricorrente, che quelle

Ragioni della Decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ai
sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.,

il vizio di omessa

motivazione in relazione alla condanna della società
convenuta appellante al risarcimento per equivalente.
Col motivo viene, in sostanza, lamentato il preteso vizio
consistente nell’aver la Corte territoriale ( una volta non
lasciata alla scelta dell’attore-creditore la facoltà di opzione
fra eliminazione dei vizi o pagamento di somma ) statuito la
sola condanna al pagamento.
Mancherebbe .-secondo la prospettazione della società
ricorrente- la motivazione sul perché non è stata scelta la
condanna all’eliminazione dei vizi.
La decisone impugnata risulta essere stata adottata dalla
Corte territoriale senza violazione alcuna di norma di legge
e senza la pretesa denunciata carenza motivazionale (né le,
parte ricorrente adduce la violazione di un orientamento
applicabile nell’ipotesi o di un enunciato principio ).

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contro ricorrenti.

Più in particolare va rilevato ed evidenziato che la domanda
attorea, fin dall’introduzione del giudizio era già orientata in
alternatività verso la pronuncia di condanna al risarcimento
per equivalente ovvero all’effettuazione dei lavori di
riparazione : non può, pertanto, essere configurabile alcun

motivazionale.
Al riguardo va affermato il principio per cui -al cospetto di
una domanda formulata, come nella concreta fattispecie, in
senso alternativo- rientra nella valutazione discrezionale del
Giudice del merito svolgere opzione per un tipo o altro di
condanna.
Peraltro la società contro ricorrente, in assenza di ogni e
qualunque idonea allegazione, è del tutto carente di
interesse quanto al tipo di condanna incombente ad essa
debitrice, specie ove si consideri l’inesistenza di ogni e
qualunque valido motivo di doglianza relativo Mi una
eventuale, ma inesistente differenza -quali/quantitativa- fra
risarcimento del danno per equivalente e riparazione dei
vizi.
Il motivo deve, dunque, essere -in quanto infondato nel suo
complesso- respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione, ex art. 360,n. 3 c.p.c, degli
artt. 2058 . e 1286 c.c..
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vizio della gravata decisione, ne dedotta una carenza

Il motivo ripropone , sotto altro profilo, la medesima
doglianza già svolta col precedente primo motivo del ricorso.
Viene reiteratamente prospettata come errata la condanna

specifica.
Il motivo, i-n-fel:i-date- per lo stesso ordine di argomentazioni e
per il principio innanzi enunciato, è infondato e va respinto.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 1669 c.c. prospettando, quanto alle denunciate e
comunque riscontrate infiltrazioni, la riconducibilità delle
stess4.. alla categoria dei difetti costruttivi e non a quella ex
art. 1667 c.c..
Il motivo è inammissibile.
La valutazione della natura e dell’entità delle infiltrazioni,
al ine di ricondurle alle varie categorie di legge, è -in
concreto- una valutazione eminentemente in punto di fatto
che si concretizza in un apprezzamento della natura dei
vizi.
La censura è, quindi, infondata laddove svolge una censura
di violazione di legge che non può ritenersi sussistente in
dipendenza dell’accertamento in merito alla natura dei vizi.
Al riguardo va rammentata la puntuale argomentazione, già
evidenziata nella gravata decisione, in base alla quale la
6

al risarcimento danni piuttosto che al risarcimento in forma

conferma della “gravità delle infiltrazioni e la loro incidenza
sulla funzionalità di parte dell’unità abitativa acquistata dai
signori Modesti-Bertan…. integra la fattispecie normativa di
cui all’art. 1669 c.c.”.
Il motivo va, quindi, respinto.
Col quarto motivo del ricorso principale si lamenta la

contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo
della controversia ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
5.-

Con il quinto motivo del ricorso si deduce la carenza

motivazionale della gravata decisione “circa la richiesta di
rinnovazione della CTU”.
6.- I due ultimi motivi del ricorso principale possono essere
opportunamente trattati in modo congiunto e dichiarati,
entrambi, inammissibili.
Entrambi i detti motivil svolgono, invero, censure del tutto
generiche e risultano fondati (quanto al quinto motivo) su
un apprezzamento di parte dei vizi comunque accertati e
delle loro conseguenze e (quanto all’ultimo motivo) su
genriche e non specificate “contestazioni svolte in primo
grado sulle risultanze della CTU”, che avrebbero dovuto
condurre alla pretesa rinnovazione di consulenza.
7.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta il
vizio di violazione dell’art. 156, II co. c.p.c. in relazione
all’art. 360, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza impugnata

7

4.-

per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo in
ordine alle spese dei due gradi del giudizio.
Quest’ultime sono state -come espressamente affermato
dagli stessi controricorrenti- “poste a carico della Sogeco
s.a.s. nella misura della metà nella motivazione e di due

Rebus sìc stanti bus il motivo non può essere accolto.
Pur nella considerazione che non si comprende, alla luce
della stessa riportata affermazione dei ricorrenti incidentali,
quale sia il loro interesse ad un eventuale accoglimento della
censura così mossa ed al suo eventuale effetto (ottenere, in
concreto, meno dei due terzi delle spese concesse in
dispositivo), il motivo va in ogni caso, assorbito.
Tanto in dipendenza del carattere del tutto assorbente del
secondo motivo del ricorso incidentale, che – come si
specificherà di seguito- influisce direttamente sulla
regolamentazione delle spese processuali.
Il motivo deve, quindi, ritenersi assorbito.

8.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta
la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4
c.p.c. “per vizio di ultrapetizione cbnseguente al rigetto di
un motivo d’appello incidentale mai proposto dai coniugi
Modesti avente ad oggetto la domanda di risarcimento del
danno non patrimoniale e le prove testimoniali a supporto”.

8

terzi nel dispositivo”.

Parti ricorrenti incidentali hanno testualmente specificato
che va “esclusa la proposizione della presente censura nel
caso di rigetto del ricorso principale a cui fosse associato il
rigetto del precedente primo motivo incidentale,
quest’ultimo giustificato dalla riconducibilità del denunciato

materiale emendabile con ricorso al procedimento di
correzione ex art. 288 c.p.c.”.
Pertanto tale secondo motivo del ricorso incidentale deve
essere esaminato ]

l’accennato

.

e

m• – •

a-

denunciato contrasto tra motivazione e

dispositivo non può,

tuttavi-a;

essere risolto con il

prospettato ricorso al procedimento €14—eeffez1ane d’
correzione ex art. 288 c.p.c..
Infatti, nella fattispecie, non si verte nella ipotesi di possibile
emendabilità del contrasto e dell’errore denunciato con
l’anzidetta procedura dì correzione di errore materiale,
essendo quest’ultima utilmente esperibile solo nell’ipotesi
(non ricorrente) di assenza di una attività di interpretazione.
Nella fattispecie, invece, sarebbe comunque necessaria una
attività di interpretazione dell’effettivo “decisum” non
consentita in sede di mera correziont di errore materiale.
Giova al riguardo richiamare il

condiviso principio che

questa Corte ha già avuto modo di affermare, secondo cui
9

contrasto tra motivazione e dispositivo ad un mero errore

ӏ

inammissibile

l’istanza

di

correzione

di

errore

materiale…..quando la composizione del contrasto

logico

esistente tra motivazione e dispbsitivo presuppone una
attività di interpretazione dell’effettivo “decisum” non
consentita in sede di correzione” ( Cass. civ., S.U. 13

Il secondo motivo del ricorso incidentale va, dunque,
esaminato e deve ritenersi fondato.
L’impugnata sentenza ha rigettato un motivo di appello
incidentale, relativo al rigetto della Oomanda di risarcimento
del danno non patrimoniale, motivo che, invero, non era
stato proposto.
Sul relativo capo della sentenza di primo grado gli appellanti
avevano prestato acquiescenza.
Pertanto da tale errata decisione non può che derivare una
ripercussione sulle spese processuali.
Il Giudice del
correttaTTWnte in

merito ei-oveve- , quindi, nel

decidere

ordine al suddetto preteso motivo di

appello doveva, -q-t:ti-n-dir correttamente ed alla luce di tale
attività procedere alla regolamentazione delle spese
processuali, che andranno comunque riviste proprio pm-Fe in
considerazione della suddetta corretta decisione.
In tale senso il secondo motivo del ricorso, qui in esame, va
accolto.

IO

maggio 2013, n. 11348).

Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

9.-

ritenuto, il ricorso principale deve essere rigettato, con
accoglimento del secondo motivo di quello incidentale,
assorbito il primo motivo del medesimo ricorso.
10.-

L’accoglimento del ricorso incidentale in relazione al

impugna sentenza con rinvio, anche per le spese ad altra
Sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale, accoglie -relativamente al
secondo motivo- quello incidentale, assorbito il primo
motivo, e rinvia , anche per le spese, ad altra Sezione
della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30
marzo 2017.

t/c jt

,tr

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

offiario Giudinario

EPOSITATO IN CANCEUERVI

secondo motivo dello stesso comporta la cassazione della

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