Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25719 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7258/2016 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI,

n. 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato CLAUDIO CECCHELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1475/31/2015 della COMMISSONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef – Iva – Irap – Add. Reg. Com. degli anni d’imposta 2006-2009, il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2;

2. successivamente, con istanza del 14/06/2017 lo stesso ricorrente ha invocato la sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. la controversia è definibile ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), in quanto: essa è attribuita alla giurisdizione tributaria e ne è parte l’agenzia delle entrate (art. 11, comma 1); il ricorso è stato notificato entro la data di entrata in vigore del D.L. citato e alla data di presentazione dell’istanza di sospensione la controversia non era stata ancora definita con pronuncia definitiva (art. 11, comma 3); non concerne le risorse e le somme indicate del citato art. 11, comma 4, lett. a) e b).

PQM

Sospende il giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e dispone rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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