Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25719 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23701-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SOTTILE, rappresentato e

difeso dagli avvocati VITTORIO RODESCHINI, DONATELLA COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARI’OLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Brescia, a conferma della pronuncia del Tribunale di Bergamo, ha rigettato l’opposizione proposta da P.A., ingegnere, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in merito all’attività libero-professionale da questi svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. gen. nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di merito statuito l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS da parte del ricorrente per l’attività di lavoro autonomo svolta, quale ingegnere, sebbene lo stesso fosse iscritto all’INARCASSA e, con riguardo al versante previdenziale, alla gestione previdenziale obbligatoria dipendenti privati;

entro i termini di legge è pervenuto a questa Suprema Corte un atto, sottoscritto da P.A. e dal suo difensore, avente ad oggetto la rinuncia alle proprie pretese nei confronti dell’Inps, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 32166 del 2018, pubblicata successivamente alla deposito del ricorso;

in definitiva, stante l’atto con cui il ricorrente attesta di non avere più interesse a coltivare il ricorso per cassazione, il presente giudizio va dichiarato estinto; in considerazione del comportamento processuale tenuto dal ricorrente, le spese del giudizio di legittimità sono compensate;

in virtù dell’estinzione del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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