Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25718 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017), n. 25718
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6960/2016 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, n. 32,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato PIERO MONGELLI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del
Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VETURIA, n. 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PICCI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1841/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
10/09/2015;
letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata da parte
ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con riguardo a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di Euro 313.630,05 per imposte e sanzioni dell’anno 2005, a seguito di versamento tempestivo (entro il 20 luglio 2011) di solo alcune delle rate previste in sede di accertamento con adesione, e della mancata prestazione della relativa fidejussione, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 8 e 9, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011 che, a partire dal 6 luglio 2011, ha eliminato la necessità della fideiussione ma inasprito il regime sanzionatorio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
2. all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017