Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25718 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6960/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, n. 32,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIERO MONGELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VETURIA, n. 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO FRANCESCO SAMMARRUCO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1841/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

10/09/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata da parte

ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di Euro 313.630,05 per imposte e sanzioni dell’anno 2005, a seguito di versamento tempestivo (entro il 20 luglio 2011) di solo alcune delle rate previste in sede di accertamento con adesione, e della mancata prestazione della relativa fidejussione, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 8 e 9, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011 che, a partire dal 6 luglio 2011, ha eliminato la necessità della fideiussione ma inasprito il regime sanzionatorio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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