Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25718 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18346-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE LA BELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2801/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

M.F., quale socio e legale rappresentante della società Area uno s.r.l., proponeva con un unico ricorso per la cassazione della sentenza n. 41/18/11 del 18 aprile 2011 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, aveva ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificatogli il 13 febbraio 2007 dall’agenzia delle entrate – per imposta di registro, ipotecaria e catastale sull’atto 25 febbraio 2005. Atto con il quale egli aveva conferito, in sede di aumento del capitale sociale della Area Uno srl, un terreno edificabile non urbanizzato sito in (OMISSIS), di valore dichiarato di Euro 60.000,00 al netto di un mutuo ipotecario; successivamente rettificato dall’ufficio in Euro 4.703.000,00 ed infine, in esito ad autoannullamento parziale, rideterminato dall’amministrazione finanziaria al netto delle passività (nota n. 53 del 6 agosto 2007) in Euro 2.500.000,00 (Euro 1.630.000,00 ai fini dell’imposta di registro). La Corte rilevava, con sentenza n. 2246/2018, che commissione tributaria regionale avesse correttamente ritenuto edificabile il terreno individuando la normativa di riferimento ma che invece fosse incorsa in errore per quanto concerne i criteri di quantificazione del valore attribuibile alla predetta area (valore che il contribuente, pur dopo l’autoannullamento parziale, insiste nel ritenere congruo con riguardo al dichiarato).

Evidenziava che la decisione del giudice territoriale si era basata sui seguenti elementi: – la stima Ute e gli atti comparativi; – i valori stabiliti dal Comune ai fini Ici; – la sussistenza sul fondo di un’ipoteca di valore presumibilmente doppio del mutuo bancario erogato (Euro 1.740.000,00); che nessuno di tali parametri valutativi – così come esposti dalla commissione tributaria regionale – poteva di per sè giustificare la fondatezza dell’avviso.

Osservava per quanto concerne” la stima Ute (che, riportata per autosufficienza in ricorso quale allegato all’avviso di rettifica e liquidazione, non allegava a sua volta, nè riportava gli estremi, degli atti di comparazione relativi al trasferimento di immobili similari intercorsi nell’ultimo triennio: v. Cass. 12741/14), la CTR non aveva corretta applicazione del principio secondo cui (Cass. 14418/14 ed altre) “in tema di INVIM e di imposta di registro, poichè dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta dall’amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente”. Se è dunque vero che anche la perizia UTE (che è, a tutti gli effetti, la consulenza di una parte paritetica del giudizio) può fondare il convincimento del giudice, altrettanto vero è che questi deve dare adeguata e completa motivazione delle ragioni di adesione ad essa; cosa che nella specie non è avvenuta, se non con richiamo ad ulteriori parametri valutativi a loro volta inficiati”.

Rilevava inoltre per quanto concerne i parametri ai fini Ici, va infatti considerato che il giudice di merito non esplicita le ragioni per cui gli stessi dovessero considerarsi validamente dimostrativi del valore venale rettificato dall’ufficio. Segnatamente, non esplicita le ragioni per cui dovevano essere disattese le contestazioni mosse dal contribuente, secondo cui si trattava di valutazioni Ici comunque inattendibili allo scopo, perchè: relative ad annualità successiva (2006) a quella del conferimento; – riferite comunque a terreni di completamento già urbanizzati, diversamente (nel 2005) da quello conferito; – successivamente superate (2007) dalla stessa amministrazione comunale mediante adozione di una valutazione a mq. nettamente inferiore.

Da ultimo con riguardo all’iscrizione ipotecaria, infine, la Corte sottolineava come la medesima commissione tributaria regionale avesse rilevato che non si trattava di “prova certa” del valore venale del bene, affidandosi piuttosto ad una mera “supposizione” basata su ciò che normalmente accade (iscrizione per il valore doppio del mutuo) senza tuttavia dare poi logicamente conto del fatto che tale criterio (in presenza di un mutuo dalla stessa indicato in Euro 1.740.000,00, e dunque comportante un’iscrizione per il doppio) avesse finito con il trovare smentita nello stesso provvedimento di autoannullamento dell’amministrazione finanziaria (recante un valore inferiore, di Euro 1.630.000,00, per imposta di registro).

Con la sentenza richiamata la Suprema Corte cassava la decisione rinviando alla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna per un nuovo riesame relativo al punto decisivo per il giudizio, rappresentato dal valore venale del terreno al momento del conferimento, sulla base dei principi di diritto sopra illustrati.

Il contribuente riassumeva la causa avanti alla CTR la quale con sentenza n. 2801/2018 rigettava l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sentenza della CTP di Modena.

Osservava in particolare che doveva essere confermata la stima di valore proveniente dall’Ufficio tecnico erariale che aveva preso in considerazione dati oggettivi e comparatistici e profili tecnici forniti dallo stesso contribuente al momento dell’instaurazione del contraddittorio.

Rilevava che la perizia redatta dall’Amministrazione era stata svolta considerando l’immobile in questione inserito nel contesto territoriale più ampio e con valutazione comparativa riferita a situazioni di fatto aventi apparentemente il medesimo inquadramento immobiliare anche in vista delle successive urbanizzazioni.

Sottolineava poi in aggiunta a tali considerazioni che la stima Ute era stata modificata rispetto all’originaria valutazione tenendo conto delle indicazioni fornite dal contribuente in sede di accertamento con adesione e delle spese di urbanizzazione riferibili allo sviluppo immobiliare del settore.

Da ultimo evidenziava con riguardo alle rilevazioni immobiliari di (OMISSIS) e alle differenza di valutazione dei Comuni di Bomporto e Mirandola rispetto a quello di (OMISSIS),oggetto del presente contenzioso, che le valutazioni Ute, da un lato, mettevano in risalto una diversità effettiva tra i vari Comuni e mantenevano relativamente al Comune di (OMISSIS) una valutazione inferiore rispetto agli altri e simile a quella di (OMISSIS) il che rendeva oggettiva credibile la stima fatta, dall’altra la valutazione fornita dal contribuente del valore del terreno in Euro 930.000,00 risultava inferiore ai valori Ici dell’anno 2001 senza considerare l’aumento dei prezzi nelle more intervenuto.

Avverso tale pronuncia M.F., nelle sopra descritte qualità propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di legge

Lamenta in particolare che la CTR, pur a fronte della dichiarata non utilizzabilità di alcuno dei tre parametri valutativi, avrebbe fondato il suo convincimento sulla sola stima Ute ritenendo di confermare la valutazione già operata in forma di perizia di parte e di considerarla sufficiente ai fini in esame con la semplice modifica delle modalità espositive senza tenere nel debito conto le considerazioni sviluppate dal contribuente supportate da un ente accreditato quale è (OMISSIS).

Con un secondo motivo il contribuente si duole della violazione di legge per la mancata liquidazione delle spese relative al grado di cassazione.

Va, preliminarmente, rilevato che non può affermarsi l’inammissibilità del motivo di ricorso in ragione della mancata individuazione delle norme di diritto che si assumono violate.

Sul punto, questa Corte intende dare continuità al proprio orientamento che esclude l’inammissibilità dell’impugnazione per il solo fatto che sia stata omessa l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, atteso che la loro presenza nel contenuto del ricorso non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile dello stesso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della doglianza solo se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 7 novembre 2013, n. 25044; Cass. n. 21189 del 20 settembre 2017; Cass. 23851/2019).

Dalla illustrazione del motivo è chiaramente evincibile il contenuto della doglianza fatta valere che si sostanzia nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 384 c.p.c., comma 2″.

Lamenta infatti che la CTR non avrebbe rispettato i principi di diritto demandati dalla Corte al giudice di rinvio disattendendo i criteri valutativi in essi riportati. Ciò posto il motivo è infondato.

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d’impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. giurisprudenza costante di questa Corte: Cass. n. 25244 del 2013, cit.; cfr. Cass. n. 4018 del 2006). Non senza dimenticare che a tale regola si aggiunge quella secondo cui, in tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955 del 2018).

Peraltro, altrettanto consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 17790 del 2014; conf. Cass. n. 13719 del 2006).

Ciò premesso, la Corte di merito, nel rispetto della specifica latitudine attribuita dalle coordinate apposte dal giudice di legittimità all’ambito decisionale nel giudizio di rinvio, ha sottolineato come la valutazione fornita dai dati Ute si fosse fondata su dati oggettivi aventi a riferimento zone residenziali di espansione che davano conforto al valore netto attribuito all’immobile a prescindere dalla valutazione effettuate ai fini Ici.

Ha altresì aggiunto che la stima Ute era stata modificata rispetto all’originaria valutazione tenendo conto delle indicazioni fornite dal contribuente in sede di adesione e tenendo altresì conto delle spese di urbanizzazione riferibili allo sviluppo immobiliare del settore.

La CTR, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha preso in esame anche le indicazioni emerse dalle rilevazioni immobiliari di (OMISSIS) e la differenza di valutazione esistente fra i Comune spiegando le ragioni per le quali non potevano essere utilizzate come base per la valutazione dell’area. Il giudice del rinvio in tal modo ha integrato quella motivazione della sentenza cassata rivelatasi in più punti carente e correttamente è pervenuta, in base al tenore del decisum della Suprema Corte, alla determinazione del valore dell’area in questione.

Con riguardo al secondo profilo di censura si deve rilevare l’inammissibilità. La CTR ha ritenuto di dover compensare le spese dell’intero procedimento e quindi anche della fase di legittimità in considerazione della complessità della vicenda e della reciproca soccombenza.

Entrambe le ragioni sui il giudice del rinvio ha fondato la sua decisione non sono state minimamente scalfite dal motivo con cui ci si è limitati ad invocare una mancata liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità senza quindi neppure cogliere la ratio decidendi.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’intimata delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 22.000,00 oltre s.p.a.;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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