Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25717 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016), n. 25717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9080/2013 proposto da:
P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TAVERNERIO 14, presso lo studio dell’avvocato CECILIA MARIA
VITTORIA MASALA, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA
PINNA e FRANCO SCIARRA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A., D.M.L., S.A.M.,
S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO N. 32,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI COCCO, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 297/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 05/10/2012 e depositata il
09/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che P.P. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 9 ottobre 2012, che, definendo il giudizio di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 22322/11 dichiarativa della nullità della precedente sentenza di appello per difetto di regolare costituzione del contraddittorio, ha dichiarato inammissibile l’appello originariamente proposto dall’odierno ricorrente, condannandolo a restituire agli eredi di S.G. le somme da essi pagategli in virtù della provvisoria esecuzione della originaria sentenza della Corte d’Appello di Cagliari; che D.M.L., S.A.M., S.A. e S.M., nella qualità di eredi di S.G., hanno resistito con controricorso;
che, sulla relazione comunicata alle parti ex art. 380 bis c.p.c., contenente proposta di rigetto del ricorso, è stata fissata l’odierna adunanza camerale;
che, con atto depositato in Cancelleria in data 13.9.2016, C.G., quale erede di P.P. come da documentazione allegata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di causa, avendo già definito la controversia con la controparte; che l’atto è stato sottoscritto per adesione dai resistenti e vistato dai rispettivi procuratori;
ritenuto che la rinuncia risulta conforme al disposto dell’art. 390 c.p.c., ed è tempestiva;
visto l’art. 391 c.p.c., comma 4.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016