Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25717 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18107-2019 proposto da:

LANZONE DUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO BOLOGNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2173/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 2173 del 2018 la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Prato con cui era stato accolto il ricorso della società “Lanzone Nove s.r.l.” avente ad oggetto l’avviso di liquidazione relativo alla determinazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sull’importo di Euro 882.000,00 a seguito di omologa del concordato fallimentare.

Il giudice di appello, richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3286 del 2018, riteneva corretta la tassazione operata dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, tariffa, parte prima allegata, nel caso di decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento con il quale quest’ultimo acquista i beni fallimentari.

Avverso tale sentenza la società” Lanzone Due s.r.l.” quale incorporante ” Lanzone Nove s.r.l.”, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuno si costituisce per l’amministrazione finanziaria.

La società ricorrente ha fatto pervenire prima dell’udienza camerale atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

La rinuncia è rituale in quanto intervenuta tempestivamente, prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 1), e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in quanto essa è sottoscritta dalla parte, oltre che dal suo difensore munito di procura speciale. Ai sensi della citata disposizione, la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L’atto di rinuncia è notificato alla parte costituita o comunicato alli avvocato della stessa che vi appone il visto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c..

La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati, invece, soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ad evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016; Cass. 2019 nr 24358).

Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071,).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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