Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25716 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7847/2017 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINITERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 5744/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

con ordinanza 7 marzo 2017, n. 5744, questa Corte ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra E.M., difesa dall’avv. Itala Mannias, condannando l’intimato Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

la sig.ra E., con il patrocinio della medesima avv. Itala Mannias, ha proposto istanza di correzione della sentenza nella parte in cui, per mero errore materiale, ha omesso di provvedere sulla istanza di distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è ammissibile (Cass. Sez. Un. 16037/2010) e altresì fondato, trovando la lamentata omissione riscontro in atti, con la conseguenza che il dispositivo della richiamata ordinanza va rettificato in conformità della richiesta di parte ricorrente;

nella procedura di correzione di errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la rettifica del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte 7 marzo 2017, n. 5744 mediante l’aggiunta in fine al medesimo, dopo le parole: “accessori di legge”, delle parole: “da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Itala Mannias”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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