Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25716 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. II, 22/09/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 22/09/2021), n.25716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26195/2019 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’avv. CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

S.B., cittadino del Gambia, adiva il Tribunale di Messina a seguito del rigetto da parte della Commissione della sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di aver subito minacce da parte di due sconosciuti a causa del furto di un televisore e che gli era stato tagliato il mignolo di una mano.

Il Tribunale di Messina, con Decreto del 23 luglio 2019, rigettava la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di Messina S.B. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo non può essere accolto. Nello sviluppo del motivo il ricorrente fa riferimento al mancato esame, da parte del Tribunale, della circostanza delle minacce da parte degli sconosciuti che lo avevano aggredito a seguito del furto del televisore. Il fatto è invece stato esaminato dal Tribunale, che a p. 11 del provvedimento fa espresso riferimento “al timore del richiedente di subire, in caso di rimpatrio, torture dagli individui che lo avevano aggredito”. Quanto alla seconda circostanza che sarebbe stata omessa dal Tribunale, ovvero che gli aggressori potrebbero trovare “facile sponda nella polizia”, si tratta di circostanza genericamente esposta nel motivo, ove ci si limita a fare riferimento al “ricorso” in cui sarebbe stata dedotta, e che quindi non può essere apprezzata da questa Corte.

2. Il secondo motivo, che in rubrica viene suddiviso in due censure, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8,14, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale omesso di indicare informazioni precise e aggiornate, avendo fatto riferimento solo ai reports di Amnesty International senza indicarne l’anno.

Il motivo è fondato laddove censura la decisione del Tribunale in relazione al diniego della protezione sussidiaria ai sensi della lettera c del richiamato art. 14. Per la lettera b del citato art. 14, il Tribunale fa riferimento agli “ultimi rapporti di Amnesty International” circa il mancato rispetto dei diritti umani in Gambia sotto il profilo degli arresti arbitrari e illegali e del trattenimento delle persone arrestate (v. p. 11 del provvedimento). Quando poi esamina la situazione contemplata nella lettera c dell’art. 14 si limita ad asserire che è “sufficiente compulsare i menzionati siti internet per poter affermare che la situazione generale in Gambia non consente di configurare l’esistenza di un vero e proprio conflitto armato”, con riferimento del tutto generico che non risponde alle prescrizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il giudice del merito non ha esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha infatti precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente (v., ex multis, Cass. 29147/2020).

3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, a sua volta distinto in due censure, concernente il mancato accoglimento della subordinata domanda di protezione umanitaria.

II. Il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Messina che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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