Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25716 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/06/2016, dep.14/12/2016),  n. 25716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27901/2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI LUCCARINI, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA PROCURATORE GENERALE presso la CORTE

D’APPELLO di PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 237/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

9/04/2014, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARA ACIERNO;

udito l’Avvocato Stefano D’Acunti Stefano difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento recante il n. 27904 del 2014:

“Il Tribunale di Perugia ha pronunciato, con sentenza n. 1029/2013, la separazione personale tra i coniugi S.M. e F.S. rigettando entrambe le domande di addebito e disponendo l’affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale di (OMISSIS), con collocamento presso la madre e facoltà del padre di visitarle un giorno ogni due settimane secondo orari, modalità logistiche e luoghi ivi compresa la presenza di operatorio nonchè infine imponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle minori pari ad Euro 275 ciascuna. Su impugnazione dello S., la Corte d’Appello di Perugia, con la pronuncia impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione sulla base delle seguenti ragioni:

– L’atto di impugnazione, ad avviso della Corte, non è conforme ai requisiti di specificità richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. (D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 1, lett. a), dal momento che le modalità di redazione dell’appello non consentono di ricostruire quali siano con esattezza le parti della sentenza appellata, quale la diversa ricostruzione del fatto per opera del difensore della parte, quali le violazioni di legge individuate e da dove abbiano origine le violazioni dedotte nell’ambito della decisione impugnata. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione.

Con ricorso del 19.11.2014, S.M. ricorre per Cassazione avverso la sentenza impugnata n. 237/2014, sulla base del seguente motivo:

– Violazione ed errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’atto d’impugnazione non fosse stato sufficientemente specifico alla luce dei nuovi requisiti. Al riguardo il ricorrente evidenzia di aver messo in luce le parti della sentenza impugnata non condivise e le ragioni della loro erroneità riportando le censure e le conclusioni dell’atto.

Resiste con controricorso F.S..

Si ritiene in primo luogo che il ricorso debba ritenersi ammissibile dal momento che il ricorrente ha riprodotto le conclusioni analitiche dell’atto di appello ed i fatti e le censure sulla base delle quali ha costruito i motivi d’impugnazione (Cass. 20405 del 2006; 86 del 2012).

Il nuovo paradigma dell’art. 342 c.p.c., non appare nel merito violato: le parti della sentenza non condivise si evincono dall’esame congiunto delle censure e delle conclusioni ancorchè esposte in forma non sintetica. Le circostanze di fatto rilevanti ed in particolare la gravità del conflitto genitoriale attribuibile ad entrambe le parti e le ricadute negative sul regime di affidamento imposte soltanto al ricorrente, oltre alle carenze genitoriali della F., sono state indicate. Le statuizioni in ordine alle quali si chiede la riforma sono altrettanto desumibili dalle conclusioni ancorchè troppo analitiche (addebito, regime di affidamento, distribuzione degli oneri di mantenimento, diritto di visita).

Alla luce dei rilievi esposti si propone l’accoglimento del ricorso”.

Il Collegio condivide le conclusioni della relazione depositata, osservando in ordine alla memoria di parte ricorrente che non si rinvengono elementi di novità rispetto al ricorso, non essendo la pronuncia di questa Corte, riprodotta, pertinente rispetto al caso di specie.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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