Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25716 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24974-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato DE FAZI MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMMODO STEFANO MARIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 726/2/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con sentenza in data 17 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto da V.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro gli avvisi di accertamento con i quali era stato rettificato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, il reddito della V. in relazione agli anni di imposta 2007 e 2008. Riteneva la CTR che la documentazione prodotta dall’Ufficio non era idonea a dimostrare la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente. L’eccezione concernente la mancanza della firma digitale è infondata, risultando dalla relazione di notifica che l’originale informatico del ricorso è sottoscritto con firma digitale e non sussistendo dubbi sulla riferibilità dell’atto all’Agenzia ricorrente.
Le censure inerenti ad asserite carenze del ricorso in relazione al principio di autosufficienza sono del pari infondate, posto che il ricorso per cassazione, per come formulato, consente alla Corte di avere adeguata cognizione della controversia e del suo oggetto.
Con il primo mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la sentenza impugnata per avere violato il principio della scissione soggettiva degli effetti delle notificazioni, ritenendo tardiva la notifica dell’avviso di accertamento pur rilevando che lo stesso era stato inviato il 31 dicembre 2012, prima quindi del maturare della decadenza D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.
In subordine, con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal numero della raccomandata spedita dall’agente postale.
Il primo motivo è inammissibile.
La CTR ha osservato: “la distinta delle raccomandate consegnate alla posta il 31.12.2012 contiene il plico numero 76449251666-0 ma non elenca il plico numero 764492516662, che avrebbe dovuto essere quello inviato alla contribuente; l’Ufficio afferma che quel giorno non sono stati spediti altri plichi, indentifica il plico numero 76449251666-0 come quello inviato alla contribuente, sostiene che l’ultimo numero è semplicemente un numero di controllo, mentre i numeri identificativi del plico sono i primi 11, e ribadisce che si è trattato di un mero errore materiale. Peraltro, nonostante la diligenza nelle ricerche, non può avere nessun ulteriore
elemento formale che possa dimostrare la propria tesi”. Orbene, dal trascritto passaggio motivazionale si evince come la CTR abbia posto a fondamento della decisione la mancanza di corrispondenza tra la raccomandata indicata nella distinta dei plichi consegnati dall’Agenzia delle entrate all’ufficio postale e la raccomandata inviata alla contribuente, circostanza che non consentiva di ritenere che l’avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato. Siffatta autonoma ratio decidendi, di per sè idonea a sorreggere la decisione, non è contestata dalla ricorrente, sicchè la doglianza si palesa inammissibile (in termini, Cass. n. 4293 del 2016; Cass., Sez. U., n. 7931 del 2013).
Dall’esame del passaggio motivazionale della sentenza impugnata sopra riportato discende l’inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, essendo di tutta evidenza che la CTR ha esaminato il fatto decisivo e controverso costituito dal numero della raccomandata spedita dall’agente postale e, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, è pervenuta alla conclusione che non vi fosse certezza circa il fatto che la raccomandata inviata alla contribuente riguardasse l’avviso di accertamento oggetto di giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019