Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25716 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Morcavallo Oreste ed elett.te dom.to

nello studio del medesimo in Roma, Via Arno n. 6;

– ricorrente –

contro

P.F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 39/06

depositata il 4 ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

ottobre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Francesco BRUZZESE, con delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame del sig. A.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva posto a suo carico, a seguito del divorzio dalla moglie sig.ra P.F.L., l’obbligo di corrispondere a quest’ultima Euro 230,00 mensili, rivalutabili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne E..

La Corte ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione in grado di appello, da parte dell’ A., di documenti – peraltro non decisivi – a dimostrazione che il figlio era proprietario terriero, e ha disatteso la deduzione del deterioramento delle condizioni economiche dell’appellante ritenendo che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di altri figli non attenui l’obbligo patrimoniale derivante dal precedente matrimonio.

Il sig. A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. L’intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del medesimo a mezzo del servizio postale, indispensabile, in mancanza di difese della parte intimata, al fine di provare il perfezionamento della notificazione, secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 627 del 2008.

Il difensore del ricorrente ha chiesto in udienza, prima dell’inizio della relazione, un rinvio per poter produrre il documento. La richiesta, però, non è stata accolta, non essendo consentita la mera concessione di un differimento al fine indicato, ma soltanto la remissione in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., ove l’interessato affermi di non aver ricevuto l’avviso ed offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato del medesimo, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. 627/2008, cit.).

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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