Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25715 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25715

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6612/2017 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORVIETO 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA FEDERICA ASTORRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. F.A., cittadino del Gambia, impugnando l’ordinanza con cui il “Tribunale aveva rigettato il ricorso dell’appellante avverso il diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, di qualsiasi forma di protezione internazionale;

la Corte ha ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, lett. g), il giudizio di appello in materia di protezione internazionale vada proposto con ricorso, e non con citazione come invece avvenuto nella specie; conseguentemente, ai fini della tempestività dell’impugnazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del tribunale (effettuata il 24 febbraio 2016) andava eseguita non già la notifica dell’atto introduttivo (citazione), bensì il deposito dello stesso (ricorso) in cancelleria, nella specie però avvenuto soltanto il 29 marzo 2016, oltre il termine predetto;

il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l’appello era tempestivo, dovendo essere introdotto con citazione e non con ricorso, è fondato;

questa Corte, invero, ha già avuto occasione di chiarire che l’appello in materia di protezione internazionale, di cui all’art. 702 quater c.p.c., va proposto con citazione e non con ricorso, tale essendo la regola generale – non derogata nella specifica materia – secondo le indicazioni di Cass. Sez. U. 2907/2014 (Cass. Sez. 6 14502/2014 e successive conformi);

il riferimento al “ricorso” nella previsione di cui al richiamato del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, (“In caso di rigetto, la corte d’appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso”) non può essere valorizzato sino ad intenderlo quale espressione della volontà del legislatore di modificare la modalità di introduzione del giudizio, in deroga alla regola generale di cui sopra (che avrebbe necessitato di ben altra puntualizzazione normativa), e va inteso, piuttosto, quale generico richiamo all’introduzione del procedimento davanti al giudice di appello, ai fini della decorrenza del termine stabilito per la definizione del giudizio (cfr. Cass. 17420/2017, 21030/2017 e successive conformi);

poichè nella specie la tempestività della notifica della citazione è incontestata, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà atto della tempestività dell’appello e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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