Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25715 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25715 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17594-2009 proposto da:
PASTICCERIA VALBUSA DI CHIARA VALBUSA & C. SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MACCAGNANI GIOVANNI giusta delega a
margine;
– ricorrentecontro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 15/11/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VERONA DUE;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di VERONA,

64/2008

della

depositata il

09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI delega
Avvocato MANZI che si riporta agli scritti difensivi
e ne chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimato –

R.G. 17594/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, con sentenza n.
64/21/08, depositata il 9.6..200a„confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Verona n. 76/01/2007, ritenendo la legittimità dell’avviso di irrogazioni sanzioni, relativo
all’anno 2004, nei confronti della società Pasticceria Valbusa di Chiara Valbusa & C. s.n.c. ai
sensi dell’art. 3 1. 73/2002, essendo stata accertata, a seguito di verbale di ispezione Inps,in
matricola
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo, quale unico motivo di ricorso, il difetto di
giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici
finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130;
L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Se è vero infatti che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è
stata dichiarata la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla
L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a
violazione di disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008), la pronuncia del giudice
delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato
implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo
grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto
fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006 e 395/2007,
che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e
la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
1

data22.9.2004 la presenza di 3 lavoratori irregolarmente occupati e non registrati nel libro

dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità in mancanza di prova di avere appellato la sentenza del giudice tributario anche con
riferimento alla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la
volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla
giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329, comma 2 cod. proc. civ.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 24.10.2013

qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul

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