Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25715 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/06/2016, dep.14/12/2016),  n. 25715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10119/2014 proposto da:

CARS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2098/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del

7/2/2014, depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 10119 del 2014;

“Il Ministero della Difesa proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1792 del 2010 e Decreto Ingiuntivo n. 1793 del 2010, con i quali il GdP di Caserta aveva intimato il pagamento relativo alla custodia di due veicoli sequestrati dall’Arma dei Carabinieri ed affidati alla Cars s.a.s.. L’opposizione veniva rigettata ed il Ministero proponeva tempestivo appello dinanzi il Tribunale di Napoli in composizione monocratica. Quest’ultimo, con sentenza n. 2098 del 2014, respinta l’eccezione di prescrizione del diritto di credito, in considerazione del termine iniziale della sua decorrenza (allorquando sia divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca o sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate) e della durata decennale – e non quinquennale – della stessa, nonchè l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento del credito, che rileva, invero, per un’eventuale applicazione degli artt. 92 e 88 c.p.c., ma non ai fini dell’ammissibilità dell’azione giudiziaria, riteneva tuttavia fondata la censura relativa all’inammissibilità del procedimento monitorio per assenza del credito azionato.

Rilevava, in particolare, come la Cars s.a.s. fosse stata precedentemente soddisfatta, relativamente a tutti i crediti derivanti dall’attività di custodia, con la sentenza, passata in giudicato, dichiarativa della risoluzione del contratto di vendita (di 2.158 veicoli destinati alla rottamazione, precedentemente affidati in custodia) per inadempimento della Prefettura e di condanna di quest’ultima e del Ministero degli Interni al pagamento a titolo di risarcimento del danno di Euro 1.787.931,00, pari alle maturate spese di custodia richieste e non pagate, e che, pertanto, l’accoglimento della richiesta dell’opposta avrebbe prodotto, in violazione della ratio dell’art. 2909 c.c., la duplicazione del credito.

Revocava, dunque, i decreti ingiuntivi opposti.

Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli proponeva ricorso per cassazione Cars s.r.l. in liquidazione, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:

1. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8359/2003, per non avere il Giudice considerato che l’invocata sentenza era stata emanata contro la Prefettura, aveva ad oggetto una domanda di inadempimento ed aveva pronunciato la risoluzione di un contratto. Sostiene, pertanto, il ricorrente la mancanza di identità di soggetti, causa petendi e petitum ai fini dell’operatività del giudicato sostanziale, posto che il caso di specie ha ad oggetto una domanda di pagamento di indennità per la custodia di un veicolo nei confronti del Ministero della Difesa.

2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1965 e 1453 c.c.. Sostiene il ricorrente che la pronunciata gravata non consideri adeguatamente la reale natura del contratto risolto con la richiamata sentenza n. 8359 del 2003, da qualificare come atto transattivo con il quale le parti avevano creato un collegamento negoziale tra il pagamento dell’indennità di custodia dei veicoli demoliti, che già faceva carico alla P.A. e la prestazione di demolire gli stessi. La risoluzione del contratto avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità avrebbe, dunque, determinato la reviviscenza delle obbligazioni di pagamento di quest’ultime da cui nasceva la richiesta in via monitoria.

Resisteva con controricorso il Ministero della Difesa.

I motivi di ricorso meritano un’analisi congiunta in quanto logicamente connessi.

Parte ricorrente si duole, anzitutto, dell’errata interpretazione da parte del Collegio della natura del contratto risolto con sentenza n. 8359 del 2003. A sostegno di una simile affermazione, anzichè riprodurre il contenuto dell’accordo, vengono riportati estratti di sentenze del Tribunale di Napoli, rese in fattispecie analoghe e vertenti tra le medesime parti, dai quali dovrebbe desumersi la natura transattiva del contratto di vendita dei veicoli destinati alla rottamazione. Dal ricorso, tuttavia, non è dato comprendere se e come tali pronunce fossero state portate all’attenzione dell’autorità giudicante – posto che si riferisce di “espressi richiami” fatti dalle parti senza fornire ulteriori indicazioni – e non può, pertanto, assumere alcun rilievo la mancata considerazione da parte della medesima dell’esistenza di altro giudizio. Vi generici richiami di parte ricorrente si contrappone una chiara motivazione del Giudice dell’appello in cui si afferma che la domanda della Cars s.a.s. è volta ad ottenere lo stesso bene della vita, già riconosciutole con sentenza passata in giudicato, posto che la somma di Euro 1.787.931,00 è stata determinata considerando e contenendo le maturate indennità di custodia richieste e non pagate. La censura è pertanto inammissibile per genericità. Inoltre, la sentenza del 2003, non si limita a risolvere il precedente contratto ma condanna l’amministrazione pubblica al risarcimento del danno, espressamente comprensivo delle spese di custodia rimaste inevase. Ne consegue la superfluità dell’indagine relativa alla natura del contratto risolto.

Per le stesse ragioni appare inammissibile la doglianza relativa all’operatività del giudicato sostanziale, inidonea a colpire la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento che poggia esattamente sull’identità del bene della vita richiesto dalla Cars s.a.s. attraverso il procedimento monitorio, il cui accoglimento comporterebbe un’illegittima duplicazione del credito.

Si propone pertanto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso”.

Il Collegio, lette le memorie di entrambe le parti osserva in ordine alla memoria di parte ricorrente che nella stessa si richiede a questa Corte una diversa interpretazione del contenuto del contratto formante oggetto del giudizio chiusosi con sentenza n. 8359 del 2003, ovvero un’operazione non consentita in sede di giudizio di legittimità, in quanto insindacabile. Non rileva al riguardo che il precedente giudizio fosse stato incardinato nei confronti di diversa amministrazione dello Stato, una volta che l’accertamento insindacabilmente compiuto dal giudice di merito ha avuto ad oggetto la identità e sovrapponibilità dei crediti azionati nei due diversi giudizi. La corte d’Appello correttamente, non ha ritenuto sufficiente l’evocazione in giudizio di un diverso legittimato passivo ad evitare le conseguenze della duplicazione ingiustificata della domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in Euro 10000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Si dà atto dell’applicabilità nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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