Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25715 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17125-2019 proposto da:

B.R.A., C.A., in proprio e nella qualità

di eredi di B.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA

MAZZA RICCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIAROSA PLATANIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 93/2019 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

La CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 93/2019, decidendo in sede di rinvio sul ricorso in riassunzione proposto dal contribuente, condannava alla luce dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione con ordinanza nr 11222/2016 l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali dell’intero procedimento liquidate per gli aspetti che qui rilevato per la fase di legittimità liquidate in Euro 300,00 e per quella di riassunzione in Euro 300,00.

Avverso tale sentenza l’avv. B.R.A. e C.A. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si dolgono della liquidazione al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 in relazione al giudizio di legittimità e di rinvio.

L’Agenzia delle entrate si è costituita solo formalmente.

Il motivo di ricorso riguarda l’esatta determinazione del rimborso delle spese di lite a carico dell’Agenzia delle Entrate soccombente relativamente (non già all’intero processo, bensì) alla fase di legittimità e di rinvio fasi del giudizio dolendosi i ricorrenti del fatto che il giudice di rinvio abbia erroneamente quantificato il relativo importo in misura inferiore ai limiti tabellari fissati dal D.M. n. 55 del 2014 tenuto conto che il valore della controversia da prendere a riferimento per i giudizi successivi al primo sarebbe dato dalla sommatoria degli importi liquidati con la sentenza qui gravata.

La censura è fondata.

La questione si incentra sul valore della controversia nel caso in cui questa prosegua unicamente per le spese di lite, questa Corte (Cass. S.U. 2007 nr 19014) ha affermato che, ove, a seguito dell’accoglimento della domanda, il giudizio continui avendo per esclusivo oggetto la determinazione delle spese, si ha lo spostamento della materia del contendere su un diverso oggetto, costituito dalle spese pregresse da recuperare, in base alle quali viene fissato il valore della causa che prosegue, sicchè le ulteriori spese – ossia il compenso per l’attività defensionale svolta per definire le spese pregresse – devono essere determinate considerando come valore della controversia tali spese pregresse in contestazione.

Mentre nel giudizio di primo grado le spese di lite non hanno una loro autonomia al fine della loro liquidazione a carico della parte soccombente, ma conseguono alla soccombenza e quindi non concorrono, a tal fine, a determinare il “valore della controversia”, nei successivi gradi di giudizio il rimborso delle spese di lite, ove oggetto di contestazione, può assumere una sua autonomia e diventare oggetto del dibattito processuale connotato da una pretesa avente appunto ad oggetto una diversa quantificazione del diritto al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa. Il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata, e la somma che la parte impugnante ritiene esatta costituisce il “disputatimi”, che rappresenta il “valore della controversia” nel grado.

Ciò posto il valore da prendere a riferimento per il giudizio di legittimità è rappresentato dall’importo di Euro 1.214,61 determinato dalla sommatoria delle spese relative al giudizio di primo grado conclusosi con la cessazione della materia del contendere pari ad Euro 600,00 (Euro 400,00 di spese maggiorato del 12,5 % per spese generali ed accessori di legge 4% c.p. Iva 22% e contributo unificato Euro 30,00) e quelle di secondo grado pari ad Euro 613,65 (400,00 di spese maggiorato del 15 % per spese generali ed accessori di legge 4% c.p. Iva 22% e contributo unificato Euro 30,00) mentre per il giudizio di rinvio corrispondono ad Euro 2.075,35 comprensivo degli accessori (importo questo dato dalla sommatoria della spese di primo,secondo grado e di legittimità oltre alle spese forfettarie).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la sentenza va cassata e rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia che in diversa composizione provvederà alla liquidazione delle spese sulla scorta dei criteri sopra indicati nonchè alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Friuli Venezia che in diversa composizione provvederà nei sensi di cui in motivazione nonchè alla spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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