Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25714 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10790/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “SA.MA. INGEGNERIA S.r.l.”, con sede in Mondovì (CN), in persona

dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Piemonte il 13 dicembre 2018 n. 1923/05/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 aprile 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 13 dicembre 2018 n. 1923/05/2018, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’IRES, l’IRAP e l’IVA relative all’anno d’imposta 2009, in relazione all’indeducibilità di un “costo” per Euro 280.000,00 (consistente in una cessione di credito di pari ammontare in suo favore), ha accolto l’appello proposto dalla “SA.MA. INGEGNERIA S.r.l.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo il 29 agosto 2016 n. 258/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il costo in questione fosse deducibile. La “SA.MA. INGEGNERIA S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 1260,1324 e 1362 c.c., nonché falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la cessione del credito costituisse un costo deducibile.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, è evidente che la cessione del credito (per le migliorie apportate dal conduttore durante la precedente locazione di un’area destinata a cava) a favore della contribuente non può essere mai considerata un “costo” deducibile ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, pur inserendosi tra le prestazioni derivanti da un contratto stipulato con un terzo per il rilascio dell’area destinata ad attività estrattiva e qualificandosi come operazione di natura non finanziaria ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a.

Difatti, la nozione stessa di “costo” richiama l’assunzione di un debito (e non l’acquisizione di un credito) nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, la cui deducibilità ai fini fiscali è condizionata dalla correlazione con la potenziale idoneità a produrre utili (tra le altre: Cass., Sez. 5, 11 agosto 2017, n. 20049; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30030; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2020, n. 4410).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha errato nella qualificazione della cessione di credito alla stregua di “costo deducibile”, essendo estranea per sua natura, al di là della variabilità della funzione causale in cui essa può essere inserita, dall’ambito operativo dell’IVA (arg. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ex art. 2, comma 3, lett. a).

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere casata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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