Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25714 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 15/10/2018), n.25714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2563/2017 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

DOMENICO 20, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DI ROCCO (STUDIO

LEGALE CAPOTORTO), rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO

GAROFALO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CALA’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMUALDO PECORELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 300/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 22/11/2016, R.G.N. 18/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCIANO GAROFALO;

uditi gli Avvocati ROMUALDO PECORELLA e GIUSEPPE CALA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Potenza con la sentenza n. 300/2016, in sede di procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva respinto il reclamo proposto da P.M.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera aveva rigettato la domanda della stessa, diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento a lei intimato dalla Banca Popolare di Bari SCPA.

La Corte territoriale aveva ritenuto fondata la contestazione relativa al mancato smaltimento, nella giornata del 9 maggio 2014, del contante da parte della ricorrente, addetta alla cassa, attraverso l’attivazione della procedura Knox consistente nella consegna del denaro alla società di vigilanza La Ronda. A riguardo il Giudice d’appello riteneva insussistente la prassi invocata dalla dipendente attestativa della possibilità di ammazzettamento del contante anche per importi superiori al prefissato massimale di Euro 45.000,00, in caso di impossibilità di smaltimento non sempre possibile nelle giornate di lavoro. Rilevava che le difficoltà in questione erano note al responsabile della filiale di (OMISSIS) ove la ricorrente prestava attività ed erano state comunicate già con nota del dicembre 2013 ai vertici della banca, unitamente alla richiesta di innalzare il massimale ed evitare lo smaltimento con la predetta procedura anche per importi superiori. La mancata risposta a tale segnalazione e l’assenza di autorizzazioni in tal senso nonchè la costante attività di smaltimento del contante effettuata ripetutamente dalla dipendente dovevano far escludere ogni prassi e tolleranza da parte della banca. Ciò determinava peraltro, a parere del giudice d’appello, l’inammissibilità della prova testimoniale dedotta in proposito, stanti le circostanze di fatto escludenti ogni genere di possibile affidamento sulla tolleranza di condotte ed usi non congruenti con la dimensione dei fatti accertati.

Con riferimento alla seconda contestazione, relativa alla apertura della cassa n. 5, affidata ad altra dipendente, ed al passaggio del denaro ivi contenuto nella cassa invece affidata alla ricorrente, ne rilevava, la corte potentina, in primo luogo la tempestività, valutata con riguardo al momento della conoscenza della circostanza avvenuta nel corso della prima contestazione, e ne riteneva altresì la rilevanza, attesa la mancata autorizzazione del direttore della filiale alla operazione ed all’improprio utilizzo di tale cassa.

Avverso detta decisione P.M.G. proponeva ricorso affidandolo a sei motivi, anche illustrati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso la Banca Popolare di Bari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa valutazione del materiale probatorio e di fatti oggetto del contraddittorio tra le parti. Ulteriore violazione di legge con riguardo all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost..

Parte ricorrente sostanzialmente lamenta la errata valutazione del materiale probatorio, con riguardo in particolare al richiamato documento del dicembre 2013 (a dire della parte non esaminato), nonchè della mancata mancata ammissione dei capitoli di prova asseritamente diretti a provare l’esistenza della prassi aziendale invocata.

Con riguardo al vizio di cui al n. 5) il motivo risulta inammissibile poichè, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014; con riguardo alla applicabilità della norma in questione anche ai giudizi regolati dal procedimento speciale in materia di licenziamento si veda Cass. n. 23021/2014; conf. Cass. n. 18659/2017).

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure sia con riguardo alla gravità del comportamento tenuto dal ricorrente in merito alla mancata osservanza della procedura di smaltimento del contanti che con riguardo alla assenza di una prassi di tolleranza da parte della Banca.

L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.

Il motivo si appalesa quindi inammissibile anche con riguardo alla richiamata violazione dell’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., in quanto alcun vizio specifico è stato allegato ed argomentato con riguardo a tali norme costituzionali.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1258 e 2119 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla valutazione fatta dalla Corte territoriale in merito alla concreta possibilità per la ricorrente di poter svolgere lo smaltimento ed attivare la specifica procedura.

A dire della ricorrente alcun significato è attribuibile alle pregresse operazioni svolte con la procedura Knox per escludere la difficoltà in cui la stessa versava in quella giornata oggetto della contestazione. Il motivo attiene chiaramente alla valutazione fatta dalla Corte territoriale sulle circostanze richiamate dalla stessa lavoratrice circa le difficoltà di smaltimento di una somma consistente, e non specifica quale sia il profilo di vizio denunciato in relazione alle norme richiamate, atteso che il concetto di impossibilità della prestazione e di limite di diligenza del buon padre di famiglia nella esecuzione della prestazione, pur costituendo astratto parametro di riferimento, deve essere rapportato ad uno specifico contenuto fattuale la cui allegazione nel processo deve essere chiara e corredata da significativi elementi probatori. Alcuna indicazione di tali necessarie allegazioni è stata fornita nel corpo del ricorso in sede di legittimità, tale da consentire il vaglio della eventuale incongruenza tra la valutazione svolta e le circostanze denunciate, risolvendosi, la denuncia violativa, in mera contestazione sulla valutazione di merito non più ripetibile in sede di legittimità.

3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1340,1375,2104,2106,2119 e 2729 c.c., per aver, la corte di merito valutato che la regola scritta relativa allo smaltimento del denaro contante entro le ore 16.00 con l’attivazione della specifica procedura, era stata superata da comportamenti ripetuti nel tempo e da tolleranza da parte del datore di lavoro circa una differente prassi adottata in precedenti occasioni, sulla quale la lavoratrice aveva fatto affidamento.

Sul punto vale quanto già osservato circa il punto 2) e cioè la esclusione da parte della Corte territoriale della prassi invocata dalla lavoratrice e della tolleranza adottata dal datore di lavoro rispetto a comportamenti differenti da quelli dettate dalle regole aziendali. Si tratta di ragioni valutate dal Giudice di appello con ragionamento coerentemente suffragato da circostanze di fatto. Ogni differente valutazione di merito esula dal giudizio di legittimità.

4) Il motivo attiene alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 216 del 2003, artt. 2 e 4, nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 4 e art. 2729 c.c.. Sostiene la ricorrente che la corte d’appello avrebbe disatteso la disciplina in tema di discriminazione per non aver valutato che la posizione della lavoratrice era del tutto analoga a quella del direttore della filiale al quale ultimo era stata inflitta una pena conservativa. Tale disparità di trattamento evidenzia, a suo dire, l’aspetto discriminatorio della scelta della banca non considerato dal giudice.

Val la pena premettere che la valutazione del comportamento della lavoratrice rispetto agli eventi ascritti e dei quali è stata ritenuta responsabile, non può aver minore considerazione per il sol fatto che altro dipendente, in differente posizione organizzativa e differenti mansioni, sia stato differentemente sanzionato. Giova ricordare che la corte territoriale ha ritenuto, con valutazione di merito non più rinnovabile in questa sede, che il D., direttore della filiale, non era a conoscenza della esistenza del passaggio del denaro dalla cassa 5 alla cassa 4 e che dunque tale circostanza, oggetto della seconda contestazione fatta alla ricorrente, è estranea agli addebiti comunque promovibili nei confronti dell’altro dipendente. Già tale circostanza evidenzia la differente posizione dei due lavoratori e assorbe ogni doglianza relativa ad eventuali forme discriminatorie.

Peraltro non è ben chiaro ove e come la ricorrente abbia denunciato la natura discriminatoria del recesso, atteso che, se pur i fatti posti a fondamento possano, in ipotesi, essere i medesimi già indicati a sostegno della assenza della giusta causa del licenziamento, non di meno avrebbe dovuto renderli coerenti con gli specifici elementi normativi richiesti per siffatta fattispecie. La censura deve essere disattesa.

5)- Con il quinto motivo è denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’assenza del nesso causale tra comportamento della ricorrente e smarrimento del denaro, anche in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Anche tale motivo risulta inammissibile perchè si è in presenza di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per la quale il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

6)- Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1375 c.c.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione a un fatto oggetto di controversia dibattuto dalle parti.

Con riguardo al vizio di cui al n. 5) il motivo risulta inammissibile per le ragioni dette ai precedenti punti 1) e 5) con riguardo alla presenza della ipotesi di “doppia conforme” prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure sia con riguardo alla gravità del comportamento tenuto dal ricorrente in merito alla mancata segnalazione della apertura della cassa n. 5 e del trasferimento del contante in quella contenuto nella cassa n. 4 attribuita alla responsabilità della ricorrente.

Alcuna specificazione è poi fatta rispetto alla asserita violazione dell’art. 1375 c.c.. Il motivo è dunque complessivamente inammissibile ed altresì inammissibile l’intero ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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