Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25714 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A. (c.f. (OMISSIS)), P.L. (c.f.

(OMISSIS)), P.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PROSPERO ALPINO 76, presso l’avvocato DI TOSTO PIETRO,

che li rappresenta e difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PA.VI. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 357, presso l’avvocato MENNELLA

LUCIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4395/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18, 19 febbraio 2002 e il 6 marzo 2003 Pa.Vi. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma gli eredi di S.G., per sentir dichiarare la paternità naturale del defunto nei suoi riguardi, esponendo di essere nata da una relazione sentimentale da lui intrattenuta con la propria madre Pa.Ev..

Resistevano alla domanda i sigg. P.L. e Z. A., nella predetta qualità.

Dopo l’espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d’ufficio sulla compatibilità genetica tra l’attrice e i resti del defunto sig. S., il Tribunale Roma con sentenza 20 dicembre 2006 dichiarava Pa.Vi. figlia naturale del S., con compensazione delle spese di lite.

Il successivo gravame dei sigg. P. e Z. era respinto con sentenza 29 ottobre 2008 della Corte d’appello di Roma, che accoglieva invece l’impugnazione incidentale della Pa. e per l’effetto condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

La corte territoriale motivava che la contestazione dell’appartenenza dei resti sottoposti agli accertamenti immuno-ematologici alla salma di S.G. era infondata – data la corretta identificazione dei resti operata dal consulente tecnico d’ufficio, senza obiezioni da parte dei consulenti di parte – e che la prova testimoniale assunta aveva confermato la relazione sentimentale intercorsa tra il S. e la madre dell’appellata: del resto notoria, come la stessa paternità naturale, nell’ambito ristretto della località di comune residenza.

Avverso la sentenza, non notificata, i signori Z. e P. proponevano ricorso per cassazione, notificato il 6 febbraio 2009 ed affidato ad un motivo formalmente unico, con cui deducevano la violazione di legge e la carenza di motivazione.

La signora Pa.Vi. resisteva con controricorso.

All’udienza del 20 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366-bis cod. proc. Civ..

Premesso che la predetta norma si applica ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nel ricorso in esame i quesiti attinenti alla denunziata violazione di legge, privi perfino dell’indicazione della norma in concreto presa in esame, si palesano del tutto generici (“Il giudice è tenuto a considerare prova piena un elaborato peritale che non ha identificato con certezza la persona soggetta alla valutazione del DNA con metodo tecnico-scientifico, ma solo in via presuntiva?”;

“L’accertamento della paternità può considerarsi validamente compiuto se l’identità della salma sulla quale è stata effettuata è stabilita in via presuntiva”).

Del pari inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è il motivo nella parte in cui denunzia un vizio di motivazione.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve precisare, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. La relativa censura deve dunque contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di valutazione dell’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3^, 20 febbraio 2008, n. 4309): sintesi che non può identificarsi con l’illustrazione della censura (Cass., sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897), dovendo risolversi in un quid pluris – omesso, nella specie, dai ricorrenti – che consenta al giudice di apprezzare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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