Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25713 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25713

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3708/2017 proposto da:

A.M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1037/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno, ha confermato il diniego di protezione internazionale per il sig. A.M.H., cittadino pakistano, pronunciato dalla competente Commissione territoriale;

il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; l’amministrazione intimata si è difesa con controricorso;

il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto di appello, che avrebbe dovuto essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore costituito dell’appellato, e non – come invece era avvenuto – presso la cancelleria del giudice a quo, luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario dell’atto;

il motivo è infondato perchè il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), come accaduto nella specie;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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