Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25713 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25713 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 13645-2008 proposto da:
CALARCO ROSA MARIA, LATELLA ANTONINO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA G. ZANARDELLI 36/A, presso lo
studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO
CALABRIA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

Data pubblicazione: 15/11/2013

rappresenta e difende ape legis;
– controricorrenti –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

7/2007
REGGIO

della
CALABRIA,

depositata il 23/03/2007;

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROMEO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 13645/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con
sentenza n. 7.16.07, depositata il 23.3.2007 confermava la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Reggio Calabria n. 37/01/1990 che accoglieva parzialmente il ricorso di Latella
Antonino e Calarco Rosa Maria, acquirenti, in regime di comunione indivisa con la moglie e altri
soggetti, di un terreno agricolo in località Passo Crisello, riducendo il valore accertato a L. 1000 al

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma uno, D.lgs 546/92 e dell’art. 102 c.p.c.
rilevando l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti acquirenti e
venditrici, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario;
b) violazione e falsa applicazione del principio del “ne bis in idem” previsto dall’art. 39 c.p.c.,
essendo divenuta definitiva la sentenza di appello n. 2441, in data 25/5/1993 a carico di Straface
Giuseppe Maria;
c) omessa, insufficiente e/o contraddittorio motivazione della sentenza con riferimento all’omesso
accoglimento da parte dei giudici d’appello del principio del litisconsorzio necessario e del
principio del “ne bis in idem”.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 24.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Deve essere, preliminarmente, rilevata l’ inammissibilità del ricorso in quanto la sentenza di
appello, a seguito di impugnazione dell’Agenzia delle entrate, confermava quella di primo grado,
non impugnata con appello incidentale dagli attuali ricorrenti, parzialmente soccombenti nel
giudizio di primo grado che, quindi non sono legittimati a censurare in Cassazione la sentenza non
impugnata dagli stessi in grado di appello.
Infatti, la parte parzialmente soccombente in primo grado, anche nell’ipotesi in cui la sentenza
impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole ad essa una questione
preliminare o pregiudiziale, nel caso di impugnazione dell’altra parte, ha l’ onere di riproporre
con appello incidentale le domande od eccezioni comprese quelle preliminari o pregiudiziali non
accolte nella sentenza di primo grado, operando, altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all’art.
346 cod. proc. civ..e in mancanza di tale impugnazione incidentale, il riesame del ricorso resta
precluso al giudice di legittimità.
1

metro quadrato per alcune particelle (5 e 6 f.1), disponendo, per il resto, la valutazione automatica.

Comunque il ricorso è infondato.
Va premessa, in relazione al primo motivo, l’inammissibilità del quesito di diritto risolventesì
nell’interrogazione se sia stata violata la norma sul litisconsorzio necessario, non circostanziata in
relazione alla specifica fattispecie e tale dunque da non rendere possibile una risposta al quesito che
di per sé consenta di decidere il motivo; il motivo difetta anche di autosufficienza con riferimento
al dedotto ” contrasto di giudicati”, non documentando i ricorrenti il passaggio in giudicato delle
altre sentenze indicate, limitandosi ad affermare solamente il passaggio in giudicato della sentenza
trattandosi di documento al quale questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è
necessaria per valutare la fondatezza delle censura dell’atto proposta in questa sede, con riferimento
al primo e terzo motivo di ricorso.
Peraltro il primo motivo è anche infondato.
Tutte le parti contraenti, (acquirenti e venditori) secondo quanto stabilito dagli articoli 52 e 57 del
d.P.R. n. 131/86, sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta.
Anche in materia tributaria trovano applicazione i principi civilistici sulle obbligazioni solidali, i
quali, naturalmente, devono subire i necessari adattamenti per l’influenza sull’assetto del rapporto
obbligatorio degli effetti dell’accertamento tributario e della particolare struttura del processo
tributario.
Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un’obbligazione
solidale, poiché la struttura del rapporto consente all’Amministrazione finanziaria di esigere – e
obbliga ciascun contribuente a corrispondere – l’intero.
Va, quindi, esclusa l’applicabilità’ dell’art. 102 cod.proc.civ. alla causa intentata da uno o più dei
condebitori solidali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di integrare il
contraddittorio nei confronti degli altri coobbligati solidali.
Ciascuno dei coobbligati può autonomamente impugnare l’ atto e questo può autonomamente
diventare definitivo nei confronti di ciascun obbligato.
Tale separatezza e autonomia dei singoli rapporti tra amministrazione finanziaria – creditore e
singoli condebitori solidali si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non ad un’ipotesi
di litisconsorzio necessario. Anche nel caso della solidarietà tributaria, quindi, ciascun ricorso
contro lo stesso accertamento instaura distinti rapporti processuali, anche nel caso in cui vi sia stata
trattazione unitaria.
L’unico correttivo alla possibilità di contrastanti giudicati è l’estensione del giudicato più
favorevole, secondo il principio enunciato dall’art. 1306 cod. civ.., circostanza di cui non vi è prova
nella fattispecie.
2

di appello n. 2441/1993, senza, tuttavia, riprodurne il contenuto o allegarla agli atti di appello,

ESENTE DA REO ISTRAZIONét
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N. 131 1.s
5
MATER •2,
In relazione al secondo motivo non sussiste la violazione del principio “ne bis in idem”, anche in
base alla mera prospettazione di parte, poiché non trattasi del medesimo giudizio, rispetto agli altri
indicati, stante la diversità dei soggetti.
Il terzo motivo, comunque infondato, non si traduce in una vizio di motivazione, essendo stato
censurato sotto il profilo dell’art. 360, n. cinque, c.p.c. mentre avrebbe dovuto essere censurato
quale vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. quattro, c.p.c. trattandosi di omessa
pronuncia sulla richiesta di applicazione del principio del litisconsorzio necessario e del principio

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in E.5.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, il 24.10.2013

del “ne bis in idem”.

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