Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25713 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.14/12/2016),  n. 25713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13029-2013 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI

77, presso lo studio dell’avvocato IACOPO SQUILLANTE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA UFFICIO

TERRITORIALE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.S. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal PIA (Fondo pensione dell’Enel) nel momento in cui il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto, nell’anno di imposta 2000 la liquidazione della sua posizione individuale assoggettandola a tassazione separata. Ad avviso del contribuente la somma percepita non avrebbe dovuto essere tassata oppure, in subordine, avrebbe dovuto essere operata la ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva il ricorso. La commissione tributaria del Lazio, investita dell’appello da parte dell’agenzia delle entrate, lo rigettava. L’agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n. 287 del 12.1.2012, lo accoglieva cassando con rinvio la decisione impugnata sul rilievo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 12,5% solo al rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati. La Commissione Tributaria Regionale, avrebbe dovuto, in sede di giudizio di rinvio, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni, accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali fossero stati i risultati dell’investimento ed in qual modo fosse stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, avrebbe dovuto quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrispondesse al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolasse l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.

La commissione tributaria regionale, investita del giudizio di rinvio, rigettava la domanda del contribuente sul rilievo che la somma erogata era stata versata quasi per l’intero dal datore di lavoro e non dal soggetto percettore e si sarebbe potuto parlare di rendimento di capitale solo nel caso in cui il versamento del capitale stesso fosse stato effettuato esclusivamente con denaro del dipendente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR, investita del giudizio di rinvio, non si è uniformata al principio di diritto pronunciato dalla Corte di legittimità.

4. Preliminarmente osserva la Corte che il controricorso dell’agenzia delle entrate è inammissibile poichè depositato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.. Ciò in quanto il ricorso risulta essere stato notificato all’agenzia delle entrate il 17.5.2013 mentre il controricorso, datato 8.7.2013, risulta essere stato notificato al contribuente il 9.7.2013.

5. Il motivo di ricorso è fondato.

Invero la CTR non si è attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”. La CTR ha omesso di effettuare gli accertamenti imposti con la sentenza di annullamento con rinvio rilevando che le somme che erano state investite provenivano dal datore di lavoro e non dal dipendente, per il che si era verificata una sorta di donazione indiretta. Ciò facendo la CTR ha disatteso il principio di diritto enunciato che non consentiva di escludere dalla tassazione del 12.50% le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sulla base del fatto che il denaro investito fosse derivato in parte da versamenti effettuati dal datore di lavoro e non dal lavoratore. Ed, invero, la Corte di legittimità ha stabilito che l’aliquota del 12,50% si applica al “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, senza porre distinzione alcuna tra il capitale proveniente da esborsi del dipendente e quello versato dal datore di lavoro.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione perchè proceda agli accertamenti dovuti. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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