Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25713 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23068-2019 proposto da:

GROUPEDILTECH REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

OPERAMOLLA VINCENZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

LEPORE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SILVIA DONATELLA, MERONI RUGGERO, MANDARANO ANTONELLO,

MARINELLI IRMA, TAVANO ANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativo ad IMU per il 2012 e per il 2013 mediante i quali il comune di Milano determinava in capo alla parte contribuente una maggiore imposta IMU dovuta a seguito del maggior valore (più di 9 milioni di Euro) attribuito all’area di proprietà della società, divenuta edificabile: in sede di ricorso depositava perizia stragiudiziale che stimava il valore dell’area in poco meno di 5 milioni di Euro;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente riducendo il valore imponibile di detta area a poco più di 7 milioni di Euro;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente confermando la sentenza impugnata affermando che ai fini del calcolo della base imponibile per l’IMU occorre fare riferimento al valore della rendita catastale al primo gennaio dell’anno d’imposta interessato o in ragione del valore dell’area edificabile (determinato sottraendo al costo medio al metro quadrato degli immobili così come indicato dalle pubblicazioni specialistiche i costi di costruzione, aumentati rispetto a quelli inizialmente indicati dal Comune) quando, come nel caso di specie, vi sia una demolizione del fabbricato preesistente;

avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre il comune di Milano si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13 affermando che i lavori di demolizione del fabbricato hanno avuto inizio solo il 22 maggio 2012, cosicchè solo per il 2013 vi era una utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione, non anche per il 2012;

con il secondo motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132,115 e 116 c.p.c. per avere la CTR errato laddove ha ritenuto, senza alcuna motivazione, corretto il calcolo della base imponibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non affronta criticamente le motivazioni della CTR, di fatto contrapponendo alla versione in fatto e in diritto offerta dalla CTR (ove si presuppone che la demolizione sia avvenuta prima del 2012 e che la base imponibile a fini IMU debba calcolarsi sia per il 2012 che per il 2013 in ragione del valore di mercato dell’area edificabile) la propria (la demolizione è avvenuta solo nel corso nel 2012) non contestando l’interpretazione delle norme della CTR ma citando e contestando la falsa applicazione di norme in realtà nè citate nè applicate dalla CTR in quanto disciplinanti la diversa fattispecie concreta rappresentata nel ricorso in Cassazione, ricostruzione non accolta nè dalla CTP nè dalla CTR.

Il motivo di ricorso contiene dunque questioni di fatto o questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto, ed è stato affermato da questa Corte che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. SU n. 34476 del 2019).

Deve inoltre considerarsi che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto (nella specie, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, parte ricorrente non ha nemmeno riportato l’avviso di accertamento dal quale si dedurrebbe, secondo quanto esposto nel ricorso, che la demolizione sarebbe avvenuta nel 2012), onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038 del 2019).

Peraltro, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); del resto nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).

Il secondo motivo è infondato in quanto secondo questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. n. 26018 del 2018);

ritenuto che, nella specie, può dirsi rispettato il suddetto “minimo costituzionale” in quanto la pur succinta motivazione della CTR spiega in maniera chiara e ragionevole come sia stata ritenuta congrua la stima effettuata dal Comune del valore dell’area rilevante ai fini del calcolo dell’imponibile, dando conto che il calcolo è stato effettuato mediante la differenza tra il prezzo di mercato degli immobili realizzati secondo le riviste specializzate del settore e il prezzo di costo di tali immobili, che rispetto alla stima iniziale è stato aumentato: la censura dunque in realtà lamenta surrettiziamente una motivazione carente nella valutazione dei fatti, incensurabile in Cassazione per le ragioni esposte a proposito del primo motivo di impugnazione.

Ritenuto pertanto che, inammissibile il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va respinto; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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