Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25713 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., sia in proprio che nella qualità di Sindaco del

Comune di Pordenone, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SIACCI 2B, presso l’avvocato DE MARTINI CORRADO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNECHINI EGIDIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18, presso l’avvocato LIUZZI GUIDO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PORDENONE depositato il

06/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su proposta del Dipartimento di salute mentale, il sindaco di Pordenone ordinava, in data 4 giugno 2007, il regime di trattamento sanitario obbligatorio per il signor S.F. presso il servizio ospedaliero di diagnosi e cura psichiatrico.

Il provvedimento veniva convalidato dal giudice tutelare del Tribunale di Pordenone in data 7 giugno 2007.

Il successivo ricorso del sig. S. L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 35 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) veniva accolto dal Tribunale di Pordenone che, in composizione monocratica, annullava con decreto 6 luglio 2007 l’ordinanza del sindaco, rilevando l’omessa indicazione delle manifestazioni della malattia mentale che rendessero necessario il trattamento sanitario obbligatorio, come unica misura idonea.

Avverso il provvedimento il sig. B.S., in proprio e nella qualità di sindaco del Comune di Pordenone, proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, notificato il 19 ottobre 2007 ed illustrato con successiva memoria.

Deduceva:

1) La violazione degli artt. 50 bis e 161 cod. proc. civ. perchè il decreto impugnato era stato emesso dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale, come richiesto dalla legge;

2) La violazione degli artt. 275, 276, 277 e 279 cod. proc. civ. e della L. n. 833 del 1978, art. 35 e l’abnormità del provvedimento emesso dal giudice relatore incaricato di riferire in camera di consiglio in un procedimento camerale di reclamo al tribunale;

3) la violazione della L. n. 833 del 1978, art. 35 perchè lo S. in sede di reclamo aveva chiesto l’annullamento del solo provvedimento del sindaco e non pure del decreto di convalida del giudice tutelare;

4) La carenza di motivazione e la violazione dell’obbligo di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti del trattamento sanitario.

Resisteva con controricorso lo S., che eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso e la carenza di legittimazione del B. in proprio e quale rappresentante del Comune di Pordenone: agendo invece, nella fattispecie, quale ufficiale del governo.

All’udienza del 20 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso.

In particolare, non vi è stata l’omissione della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso è fondato, visto che il ricorrente fa riferimento esclusivo al decreto impugnato, censurandone profili di irritualità formale e di illegittimità sostanziale.

In ordine all’ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione ad impugnare, si rileva come il B. abbia proposto ricorso sia in proprio, che nella qualità di sindaco del comune di Pordenone. Nella prima veste è carente, in effetti, di legittimazione attiva, che non è certo attribuita, nel sistema della L. n. 833 del 1978, al privato cittadino (Cass., sez. 1, 24 Ottobre 2011, n. 21941).

Non così, nella sua veste di sindaco.

E’ vero che nell’assolvimento dei compiti assegnati dalla legge citata il sindaco agisce non già in rappresentanza del Comune, estraneo alla procedura, bensì nella qualità di ufficiale del governo, e cioè di organo diretto dello Stato (Cass., sez. 1, 16 aprile 2004, numero 7244); tuttavia, alla luce dell’interpretazione complessiva del ricorso, è da escludere l’intenzione di negare espressamente la riferibilità dell’impugnazione allo Stato, dal momento che la mera spendita della qualifica di sindaco è conforme al dettato normativo (L. n. 833 del 1978, art. 35, comma 1: “Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio…; ibidem, comma 9: entro il termine di 30 giorni… Il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento…”) e che il richiamo, in epigrafe, alla deliberazione della giunta comunale, benchè estraneo alla fattispecie, può considerarsi elemento non invalidante, in quanto meramente aggiuntivo.

Scendendo ora all’esame dei motivi, appare fondata la censura di nullità del decreto impugnato, emesso dal giudice relatore in funzione monocratica.

Che si tratti di provvedimento devoluto al tribunale in composizione collegiale emerge, all’evidenza, dal combinato disposto dell’art. 50 bis c.p.c., comma 1, n. 1 e della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35, commi 11 e 12 che prescrive l’intervento necessario del pubblico ministero.

Si può aggiungere che la competenza collegiale è del pari desumibile ex art. 50 bis c.p.c., comma 2, trattandosi di procedimento di reclamo in camera di consiglio (art. 737 c.p.c. e segg.).

E’ quindi nulla la sentenza pronunziata dal giudice monocratico in un’ipotesi in cui la legge prevede la collegialità della decisione (Cass. sez. unite, 25 novembre 2008, n.28.040): nullità che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ. ed è stata fatta valere ritualmente dal B. con il presente ricorso per cassazione.

Il decreto dev’essere quindi cassato, con rinvio al Tribunale di Pordenone, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

Cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Pordenone, anche per le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA