Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25712 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25712

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1748-2017 proposto da:

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato JACOPO DI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1293/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’1/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, di qualsiasi forma di protezione internazionale in favore dell’appellante sig. T.T., cittadino ganese, il quale sosteneva di essere fuggito dopo essere riuscito ad evadere dalle carceri del suo Paese” avendo i secondini lasciato aperta la porta della sua cella, in cui era stato rinchiuso per essersi rifiutato – essendo cattolico – di assumere un ruolo sacerdotale animista;

il sig. T. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui non ha resistito l’intimato Ministero dell’Interno;

il ricorrente ha presentato anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Corte d’appello, in violazione dell’art. 347 c.p.c., comma 3, non abbia acquisito il fascicolo di ufficio del processo di primo grado, è inammissibile in quanto generico: il ricorrente, infatti, pur indicando, a sostegno del requisito delle decisività della censura, la presenza nel fascicolo di cui trattasi del verbale dell’audizione da lui resa davanti alla Commissione, non specifica quale fosse il contenuto di tale verbale, nè perchè esso sarebbe decisivo;

il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte dei giudici di merito, per non avere questi assunto informazioni sulla situazione del Paese di provenienza del ricorrente, è del pari generico e dunque inammissibile, atteso che il ricorrente non precisa – neppure per semplice rinvio al tipo di fattispecie invocata (persecuzione ai fini dello status di rifugiato, danno grave ai fini della protezione sussidiaria, o quant’altro) – quali fatti sarebbero dovuti essere oggetto delle informazioni in questione; il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il comportamento persecutorio o la minaccia di danno grave sono rilevanti ancorchè posti in essere da soggetti terzi rispetto all’apparato statale del paese di provenienza del richiedente protezione, è del pari inammissibile per genericità, non essendo precisata la pretesa fonte della persecuzione o minaccia in questione;

inammissibile per genericità è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, attinente al diniego di riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, trascurando del tutto il ricorrente di precisare le ragioni per cui tale protezione avrebbe dovuto essere riconosciuta nella specie; va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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