Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25712 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.14/12/2016),  n. 25712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10471-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BERLIRI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente B.E. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal PIA (Fondo pensione dell’Enel) nel momento in cui il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto, nell’anno di imposta 2002 la pensione integrativa, convertita in capitale a seguito di opzione esercitata dal contribuente, assoggettandola a tassazione separata. Ad avviso del contribuente la somma percepita avrebbe dovuto tassata operando la ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La CTR, nella motivazione della sentenza, osservava che, doveva farsi applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”. Ne conseguiva che, posto che alla fattispecie in esame era applicabile il principio riportato, spettava alle parti esaminare la documentazione onde individuare la somma cui era applicabile la ritenuta del 12,50%, distinguendo tra importi maturati fino al 31.12.2000 e quelli maturati a decorrere dall’1.1.2001. Nel dispositivo, poi, la CTR dichiarava di rigettare il ricorso e di compensare le spese.

Il contribuente B.E. si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997, TUIR art. 16, comma 1, lett. a, art. 17, comma 2, e art. 42, comma 4, L. n. 482 del 1985, art. 6, D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel rigettare l’appello dell’agenzia delle entrate, con ciò confermando la decisione di primo grado con cui era stato dichiarato che l’aliquota del 12,50% era applicabile all’intero importo percepito dal ricorrente; ciò in quanto nella motivazione aveva correttamente richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011, secondo cui l’aliquota del 12,50% era applicabile alle sole somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, salvo poi nel dispositivo affermare, nella sostanza, che tale aliquota si applicava all’intero importo, senza distinzione tra somme provenienti dalla liquidazione del rendimento e sorte capitale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.

4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, per non aver la CTR verificato se il contribuente avesse assolto all’onere della prova su di lui gravante, pur avendo fatto corretto richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità.

5. Osserva la Corte che il primo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono entrambi fondati. Invero la CTR, nel rigettare l’appello dell’agenzia delle entrate, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato dichiarato che l’intero importo percepito dal contribuente doveva essere tassato con l’aliquota del 12,50%, con ciò errando nell’applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011 – che pur essa CTR ha richiamato nella motivazione della sentenza – che impone di distinguere, per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale va assoggettata a tassazione separata, dalle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, cui si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Inoltre la CTR è incorsa, seppure nella motivazione, in un ulteriore errore di diritto di diritto per aver affermato che spettava alle parti esaminare la documentazione volta ad individuare a quale parte della somma percetta dal contribuente dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50%, laddove, invece, avrebbe dovuto essa stessa esaminare la documentazione prodotta onde accertare natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi fosse stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego dato che, rispetto a quest’ultimo rendimento, sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Il ricorso va, perciò, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, da effettuarsi, se del caso, a mezzo di C.T.U., il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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