Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25712 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22615-2019 proposto da:

PROGETTO VARENNA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA

67, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERI FEDERICA, rappresentata

e difesa dall’avvocato PAOLETTI STEFANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VARENNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROTA ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad IMU per il 2012 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma confermando nella sostanza l’impostazione dell’atto impugnato, riducendo in misura esigua l’ammontare dell’imposta dovuta e condannando il ricorrente alle spese processuali;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando che il parcheggio deve essere considerato C6, come risulta dagli atti volontariamente rilasciati dallo stesso contribuente, e non E3, e quindi non gode dell’esenzione dall’IMU;

avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il comune di Varenna si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, convertito in L. n. 286 del 2006 e art. 112 c.p.c. atteso che i Giudici della CTR hanno ritenuto integrato a carico della ricorrente il presupposto impositivo per l’anno 2012 ignorando la destinazione e la funzione esclusivamente istituzionale dell’attività esercitata nel bene immobile nonchè la non autonomia funzionale e reddituale dell’attività ivi esercitata dalla ricorrente, negando il diritto invocato all’esenzione prevista dalle norme citate e violando così il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato;

considerato che, secondo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 (esenzioni) del (norma invocata dal ricorrente nel suo ricorso) “sono esenti dall’imposta

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente

ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

(…)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”;

ritenuto che il motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’imposta è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016): nel caso oggetto del presente procedimento la parte contribuente non ha fornito una prova effettiva di avere diritto alla invocata esenzione, non rivestendo nè la qualifica di ente pubblico nè essendo riuscito a smentire la coincisa ma chiara, convincente e ragionevole motivazione della CTR, secondo cui il parcheggio in questione deve essere considerato C6 (come tale soggetto all’imposizione fiscale), come risulta dagli atti, peraltro volontariamente esibiti in sede di Docfa dallo stesso contribuente, e non E3 e quindi non gode dell’esenzione dall’IMU;

in tema d’IVA, sono soggetti passivi tutti gli operatori economici privati, anche se esercitano l’attività di un ente pubblico per concessione, contratto di servizio o delega, beneficiando dell’esenzione, ove non sia accertato un effetto distorsivo della concorrenza attuale o potenziale, solo lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che operano quali pubbliche autorità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha ritenuto assoggettati ad IVA i rapporti tra la società cooperativa a responsabilità limitata, concessionaria di un parcheggio del comune, e gli utenti del servizio: 5947 del 2015): anche nel caso oggetto del presente procedimento la parte contribuente è un operatore economico privato che esercita l’attività per concessione o contratto di servizio, in quanto il comune di Varenna e la società contribuente sono legati da un project financing destinato alla costruzione di un parcheggio a pagamento di cui possono usufruire tutti coloro che si vogliano recare in auto nel suddetto Comune;

in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha confermato l’assoggettamento al tributo delle aree destinate a parcheggio, frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti: Cass. n. 5047 del 2015): nel caso oggetto del presente procedimento la parte contribuente non ha dimostrato (e neppure allegato) che l’uso dell’immobile in questione quale parcheggio non comporti la produzione di rifiuti;

in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti

o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (Cass. n. 16034 del 2019);

in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talchè, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019): nel caso oggetto del presente procedimento la parte contribuente nella sostanza sostiene che possa applicarsi la sopra riportata norma in via analogica, pur essendo questa disciplina (in quanto stabilisce una esenzione) di stretta interpretazione e pretendendo di rinvenire una identità di ratio per la sola circostanza che l’attività svolta abbia una finalità latamente pubblicistica senza considerare che questa circostanza non è sufficiente in base alla legge e alla sua stessa ratio per godere dell’esenzione dell’imposta, perchè altrimenti, seguendo il suddetto ragionamento, dovrebbero ad esempio goderne anche immobili e soggetti privati quali banche (in ragione della tutela del risparmio perseguita dall’art. 47 Cost.) e cliniche (in ragione della tutela della salute perseguita dall’art. 32 Cost.).

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA