Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25712 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9077-2017 proposto da:

CASA GENERALIZIA DELL’ORDINE DELLA COMPAGNIA DI MARIA NOSTRA SIGNORA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO MERLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, già COMUNE DI ROMA 02438750586, in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA,

rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO ROSSI, ANTONIO

CIAVARELLA;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 5895/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Roma Capitale avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Casa Generalizia dell’Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora contro gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008.

Avverso la suddetta sentenza, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Ai sensi dell’art. cit., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione dell’art. 11 cit., comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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