Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25712 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso l’Avvocato AZZONI CARLO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIMINI, ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI;

– intimati –

sul ricorso 14474-2007 proposto da:

RIMINIFIERA S.P.A., già ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI, in persona

del Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ GIANMARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FANZINI GIANCARLO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 6, presso l’Avvocato AZZONI CARLO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI RIMINI;

– intimato –

sul ricorso 14958-2007 proposto da:

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato

BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato

FONTEMAGGI MARIA ASSUNTA, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M., ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1073/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità (previa

riunione) di tutti i ricorsi per cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna,con sentenza del 18 ottobre 2006 ha determinato in Euro 12.759,60 l’indennità dovuta dal Comune di Rimini a S.M. per l’espropriazione un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale, disposta con decreto del 23 giugno sul presupposto della natura edificatoria del suolo e della legittimazione dell’amministrazione comunale, malgrado beneficiario ultimo dell’espropriazione dovesse considerarsi l’Ente autonomo Fiera di Rimini,pur esso convenuto in giudizio;

Che per la cassazione della sentenza il S. ha proposto ricorso per un motivo; e che hanno resistito con controricorso sia il comune di Rimini, che l’Ente Fiera i quali hanno formulato a loro volta ricorso incidentale per un motivi.

Ritenuto che il comune di Rimini con atto del 26 maggio 2011 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, per avere le parti già transatto la controversia; ed ha prodotto il relativo contratto chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che dalla transazione stipulata il 13 ottobre 2010 e non contestata da alcuna delle parti risulta che il S., il Comune e l’Ente Fiera hanno definito ogni questione inerente alla menzionata espropriazione, nonchè all’opposizione alla stima dell’indennità proposta dal proprietario espropriato; e che ne hanno bonariamente determinato la misura unitamente agli accessori ancora dovuti al S., dichiarando di voler abbandonare la presente controversia e che vengano dichiarate interamente compensate tra le parti le spese alla stessa relative; Che pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere ed interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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