Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25711 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20890-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2009,;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente riconoscendo l’invalidità della delega di firma;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando l’invalidità della firma del funzionario per invalidità della relativa delega per mancata indicazione dei motivi che giustificano la delega al Dott. Pastorini Pier Luigi negli ordini di servizio, in quanto la delega deve essere scritta, motivata, nominativa e a tempo determinato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto la delega di firma effettuata sarebbe conforme all’art. 42 cit. in quanto il riferimento agli “impiegati della carriera direttiva delegati dal capo dell’ufficio” deve intendersi rivolto ai funzionari della cd. terza area, ossia funzionari che, nelle unità di livello non dirigenziale cui sono preposti, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti;

considerato che, secondo questa Corte: la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013 del 2019; n. 28850 del 2019);

la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 8814 del 2019);

ritenuto pertanto che la CTR non si è attenuta a tale principi laddove ha considerato invalida la delega di firma in quanto era contenuta all’interno di ordini di servizio, non indicava la sua durata, non era specificamente motivata e non era nominativa, nonostante tali ordini di servizio, espressamente elencati nella sentenza della CTR, fornissero le necessarie indicazioni per regolare le attività e descrivere le modalità di relazione tra le varie articolazioni della direzione provinciale, con l’espressa indicazione del coordinatore Dott. Pastorini Pier Luigi (ossia proprio colui che ha firmato l’avviso di accertamento relativamente al quale è contestata la validità della firma);

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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