Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25711 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

erede di C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso l’avvocato AGOSTINO ROCCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BUTTA’ ANTONINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 354-2006 proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STEFANO BORGIA 15, presso l’avvocato GONNELLI PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2168/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONINO BUTTA’ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GONNELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione,

l’accoglimento del ricorso principale; per l’assorbimento

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma con sentenza 8640/2002 respinse la domanda con cui C.C. aveva chiesto la condanna dell’ENEL al risarcimento del danno perchè l’ente, in violazione delle obbligazioni assunte aveva costruito su di un terreno di sua proprietà un pozzo avente caratteristiche difformi da quelle pattuite, ed in particolar modo con l’eduzione ed il pompaggio dell’acqua posti a 157 metri (invece che ai 70 convenuti): con notevole maggiore onere per il suo sollevamento.

L’impugnazione di ciascuna delle parti è stata respinta dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 17 maggio 2005, in quanto: a) da nessuno dei documenti indicati dall’attore risultavano le caratteristiche del pozzo che l’ENEL si impegnava a realizzare: non trasfuse neppure nel successivo contratto di cessione del terreno; b) che conseguentemente o i precedenti accordi negoziali erano stati superati dal suddetto contratto ove non vi era menzione del manufatto; ovvero si trattava di obbligazione autonoma fonte di un rapporto negoziale nullo perchè privo di tutti i requisiti richiesti dagli art. 1325 c.c. e segg.; c)che era infondata anche la richiesta dell’ENEL di pagamento dei relativi costi perchè inseriti in un più complesso rapporto tra le parti interamente definito.

Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste con controricorso l’ENEL il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per 3 motivi. Deceduto il ricorrente è intervenuta in giudizio E.G., coerede dello stesso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo di quello principale, il C., deducendo violazione degli art. 1173, 218, 321 e 1362 cod. civ. censura la sentenza impugnata pervenuta alla conclusione che nessun contratto si era perfezionato tra le parti per la realizzazione del pozzo senza considerare: a) le missive intercorse, comprovanti che l’intera operazione conclusa concretatasi nella cessione del 9 ottobre 1981 era subordinata alla costruzione del pozzo; b) la effettiva realizzazione del manufatto da parte dell’ENEL che aveva fatto seguito all’obbligazione in tal senso assunta con la missiva del 30 settembre 1981; c) l’intera vicenda interamente collegata ed avente causa unica, regolata economicamente nell’atto di cessione:

confermata dal comportamento successivo dei contraenti che vi diedero spontanea esecuzione.

Con il secondo, deducendo violazione dell’art. 1362 cod. civ. nonchè difetti di motivazione, si duole dell’interpretazione data alla Corte alle missive, intercorse tra le parti contenenti una richiesta di esso attore, l’accettazione dell’ENEL ed infine il contratto di cessione; dopo il quale era immediatamente avvenuta la costruzione del pozzo; per cui un’interpretazione complessiva di detta documentazione e del loro comportamento successivo al contratto non avrebbe potuto ragionevolmente indurre a negare l’obbligazione di realizzarlo assunta dall’ente.

Il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte infondato. Il C., infatti, ha sostenuto anche nel ricorso, di avere chiesto la condanna dell’ENEL al risarcimento del danno in ordine alla convenuta costruzione del pozzo, perchè l’ente aveva adempiuto la relativa obbligazione “con notevole ritardo ed in totale difformità degli impegni in precedenza assunti”: lamentando in particolare “che non si era provveduto a dotare la nuova struttura delle attrezzature necessarie per l’eduzione ed il pompaggio dell’acqua, il cui livello rispetto ai 70 metri del precedente era stato posto a 157 metri sotto il piano di campagna, con notevole maggiore onere per il sollevamento dell’acqua”. Alla richiesta avente questa specifica causa petendi, la sentenza impugnata ha risposto che nè il telegramma del C. del 31 agosto 1981, nè la successiva raccomandata dell’ENEL del 30 settembre 1981 contenevano alcun riferimento alle caratteristiche del pozzo se non in relazione alla quantità di acqua che doveva essere pari a quella già derivata; e che non ne conteneva nessuno neppure il successivo contratto di cessione 9 ottobre 1981, per cui siccome il nuovo pozzo poi realizzato dall’ENEL aveva una portata addirittura maggiore di quello precedente (circostanza questa pacifica tra le parti), doveva ritenersi che l’ENEL avesse puntualmente adempiuto all’obbligazione assunta (pag. 4 sent.).

Pertanto, a fronte dell’interpretazione di detta documentazione indicata dallo stesso ricorrente quale fonte genetica dell’impegno e nel contempo dell’inadempimento della controparte, egli aveva l’onere dimostrarne l’incompatibilità con i principali canoni ermeneutici, nonchè le illogicità in cui era incorsa la sentenza impugnata nell’escludere che essa contenesse anche lo specifico obbligo relativo al livello di eduzione dell’acqua, ovvero di indicare e trascrivere eventuali patti aggiunti dai quali poteva farsi derivare.

Laddove il C. con entrambi i motivi ha censurato esclusivamente il prosieguo della motivazione, meramente aggiuntiva con la quale la Corte territoriale ha ipotizzato anche il mancato raggiungimento tra le parti di uno specifico accordo per la costruzione del pozzo:

assolutamente irrilevante per dimostrare il fondamento dell’obbligazione pretesa dal ricorrente perchè seppure si considerasse erronea l’ipotesi suddetta e pacifica anche in conseguenza del rogito 9 ottobre 1981 e del comportamento successivo dell’ENEL la sussistenza di un autonomo contratto per la realizzazione del pozzo, la richiesta risarcitoria non potrebbe egualmente trovare accoglimento, mancando comunque la prova di una pattuizione tra le parti in ordine al livello di eduzione e pompaggio dell’acqua nonchè alla sua corrispondenza con quello del pozzo precedente; ed anzi essendo rimasto incensurato l’accertamento della Corte di appello che siffatta obbligazione non si rinveniva nè nel telegramma nè nella successiva corrispondenza. Ragion per cui il ricorso è, per tale parte, del tutto inconferente e non puntuale rispetto all’effettiva “ratio decidendi” che non era peraltro censurabile avendo lo stesso C. trascritto nel corso del 2 motivo parte del contenuto dei menzionati documenti: assolutamente privi di riferimenti alle caratteristiche ed alle apparecchiature di cui il manufatto doveva essere dotato.

Con il ricorso incidentale che si articola in tre motivi, l’ENEL deducendo illogicità e contraddittorietà di motivazione, si duole che la sentenza: a) dopo avere condiviso le considerazioni contenute nel proprio appello incidentale sulle trattative tra le parti ed il contratto di cessione, non lo abbia poi accolto; b) abbia confermato il rigetto della propria domanda riconvenzionale, pur avendo dato atto che dette trattative non erano sfociate in un contratto; c) abbia dato atto della costruzione del pozzo e della insussistenza del dedotto inadempimento di esso ente al riguardo, per poi negargli immotivatamente il compenso per il manufatto realizzato. Anche queste censure sono infondate.

La Corte di appello, pur con espressioni poco appropriate, nonchè con la formulazione di mere ipotesi per spiegare la mancata menzione del pozzo nel rogito notarile del 9 ottobre 1981, è pervenuta alla conclusione che la sua avvenuta realizzazione da parte dell’ENEL si inseriva nell’ambito di un complesso rapporto tra le parti, comportante che l’ente se ne assumesse i costì sostenuti.

E questa ricostruzione del rapporto non soltanto non è stata contestata, ma è stata più volte confermata da entrambe le parti.

Più in particolare l’ENEL sia nella parte dedicata al controricorso, che in quella contenuta nel ricorso incidentale, ha ribadito: a) che il C. nel ricordato telegramma del 25 agosto 1981 aveva insistito affinchè l’ente assumesse l’impegno scritto per la costruzione del pozzo; b) che esso ente aveva dato la propria disponibilità alla nuova costruzione “per acqua irrigua in quantità pari…”; c) che malgrado il manufatto non fosse stato ricordato nel contratto di cessione, l’ente lo aveva egualmente realizzato in modo corrispondente all’impegno assunto. Ha evidenziato altresì (più volte) che le parti nel negozio suddetto avevano dichiarato di definire ogni loro rapporto di dare ed avere “connesso alla realizzazione dell’impianto idroelettrico di (OMISSIS).

Pertanto, condividendo l’ente siffatta ricostruzione della vicenda, non vi era più spazio per pretendere ulteriori compensi correlati alla esecuzione del pozzo, a meno di dedurre e documentare che malgrado le suddette espressioni usate nella cessione-transazione del 9 ottobre 1981, il costo del pozzo non era stato in essa compreso: il che comportava la necessità di individuare dove la controparte avesse assunto la relativa obbligazione, ed in caso contrario le ragioni per le quali l’ente lo aveva egualmente ed immediatamente costruito, per di più con la portata pattuita, una volta che non era stato raggiunto alcun accordo al riguardo e che la corrispondenza con il C. più volte menzionata era rimasta senza seguito. Laddove nessuna di queste indicazioni è stata fornita dall’ENEL che anche per questo motivo ha finito per confermare l’avvenuta definizione di ogni rapporto di dare ed avere tra le parti, di fatto sostenuto dalla sentenza impugnata.

La soccombenza reciproca induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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