Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25710 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5811-2017 proposto da:
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LORENZO REGANATI;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16053/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 02/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza di questa Corte n. 16053 del 2016;
– che non svolge difese la parte intimata.
Diritto
CONSIDERATO
– che il ricorso è fondato, posto che nella parte motiva è stato accolto interamente il ricorso, mentre la ricorrente è stata in dispositivo condannata alle spese di lite, in luogo del resistente;
– che non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.
PQM
La Corte dispone che, nel dispositivo della sentenza della Cassazione del 2 agosto 2016, n. 16053, laddove è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite” si legga invece: “condanna P.A. al pagamento delle spese di lite”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017