Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25710 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25710

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5811-2017 proposto da:

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO REGANATI;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16053/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza di questa Corte n. 16053 del 2016;

– che non svolge difese la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è fondato, posto che nella parte motiva è stato accolto interamente il ricorso, mentre la ricorrente è stata in dispositivo condannata alle spese di lite, in luogo del resistente;

– che non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.

PQM

La Corte dispone che, nel dispositivo della sentenza della Cassazione del 2 agosto 2016, n. 16053, laddove è scritto “condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite” si legga invece: “condanna P.A. al pagamento delle spese di lite”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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