Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25710 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25710 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 14004-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2924

CIBIESSE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA
BARBERINI
VISENTINI

12,

presso

GUSTAVO,

lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

dall’avvocato PARATORE SALVATORE giusta delega a

Data pubblicazione: 15/11/2013

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 42/2008 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 15/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 14004/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 42/29/08, depositata il
15.4.2008, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Firenza n. 118/02/2006, riduceva le sanzioni, nei confronti
della società Cibiesse s.r.l. a seguito di ispezione Inps in data 15.10.2003„ ai sensi dell’art. 3 1.
73/2002, per l’impiego di due lavoratrici subordinate non iscritte nei libri obbligatori, al periodo
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.Igs 546/92, dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente

ratione temporis, D.L. 22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in
combinato disposto con l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 14472005, era onere del datore di lavoro
produrre documentazione idonea a provare che le lavoratrici sorprese a lavorare presso di lui non
erano sue dipendenti, ritenendo non sufficienti a fini probatori le sole dichiarazioni delle stesse;
b) insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.
360, n. cinque, c.p.c., non avendo la Ctr sufficientemente motivato in ordine alla natura probatoria
della lettera di assunzione che non ha data certa e che non era in possesso delle lavoratrici al
momento della verifica ispettiva, avendo il datore di lavoro regolarizzato la posizione delle
lavoratrici solo successivamente all’accesso.
La società intimata si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, sono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
1

13-15 ottobre 2003.

dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi
indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il
principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da! contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le

Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31

sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Tuttavia non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
affermazione, apparendo la motivazione sopra riportata del tutto insufficiente a dimostrare la data
di effettivo inizio del rapporto di lavoro (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Nella fattispecie , pur dando atto la Ctr che dalla documentazione allegata e riprodotta nel ricorso
che all’epoca dell’ispezione i lavoratori non erano iscritti nel libri matricola, la lettera di assunzione
non aveva data certa e non era in possesso delle lavoratrici al momento della verifica ispettiva,
risultando dal verbale ispettivo che la ditta solo successivamente all’accesso provvedeva a
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regolarizzare le dipendenti e ad annotarle nel libro matricola, tuttavia, ha rilevato, con valutazione

di merito, che la società ha fornito la prova dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa dalle
dichiarazioni rilasciate da terze persone che hanno confermato che le due lavoratrici hanno prestato
attività lavorativa dal 13 al 16 ottobre 2003, producendo anche lettere di assunzione, con relativo
numero di iscrizione al libro matricola e di licenziamento dalle quali emerge che le suddette
lavoratrici hanno iniziato il rapporto di lavoro il 13 ottobre 2003, treminato il 17 ottobre dello stesso
anno.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

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