Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25710 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20888-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GAETANI GIANFRANCO ROBERTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

in seguito a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis del l’Amministrazione finanziaria procedeva a liquidazione di somme che venivano iscritte a ruolo e messe in riscossione con cartella di pagamento (relativa a IRPEF e riguardante l’anno d’imposta 2009) notificata alla parte contribuente;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente per ritenuta illegittimità della procedura di liquidazione delle somme in quanto effettuata oltre l’inizio del termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, termine previsto ai fini dell’espletamento delle procedure di liquidazione automatizzata prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che vi fosse la mancanza di ogni ragione di critica riferita all’unico motivo che aveva indotto la CTP all’accoglimento del ricorso, censurandosi la sentenza con argomenti riguardanti il termine di notifica della cartella, argomento estraneo alle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’appello dell’Agenzia conteneva una esplicita critica alla motivazione cardine della CTP relativa allo svolgimento della procedura di liquidazione oltre il termine previsto dalla legge, affermandosi in tale appello che “nel caso di specie la liquidazione delle imposte è stata effettuata, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dai primi giudici, nei termini di legge” in quanto gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;

ritenuto che il motivo è fondato in quanto come emerge dall’appello – la cui parte di interesse è trascritta nel ricorso in Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. n. 32804 del 2019) – effettivamente l’Agenzia delle entrate aveva censurato la decisione della CTP relativamente allo svolgimento della procedura di liquidazione oltre il termine previsto dalla legge, dal momento che dalla lettura del suddetto appello emerge chiaramente e immediatamente che il riferimento al termine di notifica della cartella era semplicemente e strettamente funzionale a criticare l’interpretazione data dalla CTP alla disciplina riguardante i termini per concludere la procedura di liquidazione automatizzata prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, cosicchè l’illogica e irragionevole dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della CTR per la mancanza di ogni ragione di critica riferita all’unico motivo che aveva indotto la CTP all’accoglimento del ricorso, si risolve in una errata interpretazione da parte della CTR deli motivi di appello dell’Agenzia;

considerato che, secondo questa Corte:

nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. n. 30341 del 2019): nella specie dunque il motivo di appello ben può ricavarsi dall’atto d’appello nel suo complesso;

la specificità dei motivi di impugnazione è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell’ambito delVerror in procedendo”, attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello, mentre, ai fini dell’esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (e cioè l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, purchè dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura (Cass. n. 19661 del 2006): nella specie dunque non rileva la mancata indicazione del corretto riferimento normativo nel ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle entrate;

la specificità dei motivi di impugnazione è verificabile in sede di legittimità direttamente, poichè la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della eventuale mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado (Cass. n. 806 del 2009): nella specie dall’esame dell’atto di appello – ove si afferma che “la liquidazione delle imposte è stata effettuata, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dai primi giudici, nei termini di legge” – si evince che che la sua ratio decidendi è stata realmente compresa e la decisione di primo grado è stata effettivamente censurata;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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