Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25710 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LATIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARSILIO FICINO 5, presso l’avvocato MANCINI

CRISTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMASSA GIANCARLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., M.A., CURATELA FALLIMENTO

M.R., M.V., M.

E., M.C.;

– intimati –

sul ricorso 32225-2005 proposto da:

M.V., CURATELA FALLIMENTO M.R., in

persona del Curatore Avv. T.C., M.T.,

M.A., M.E., nonchè M.

C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24,

presso il cav. GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

DURANO LORENZO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI LATIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 426/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione, per il

rigetto del ricorso principale; per l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 20 giugno 2005 ha confermato la decisione 13 novembre 2000 con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato il comune di Latiano al risarcimento del danno liquidato in complessivi Euro 1.483.236.273 in favore di V., T., C., E. ed M.A. nonchè del Fallimento di M.R. per l’avvenuta illegittima espropriazione di un terreno di loro proprietà ubicato nell’ambito di un piano per insediamenti produttivi; ha determinato l’indennità dovuta ai proprietari per l’occupazione temporanea del fondo autorizzata con decreto sindacale dell’8 maggio 1982 in Euro 692.405,6, osservando che la dichiarazione di p.u. contenuta nel PIP era inutilmente scaduta al più tardi il 24 aprile 1990, per cui il decreto di espropriazione egualmente emesso il 14 maggio 1990, risultava affetto da carenza di potere ed andava perciò disapplicato.

Per la cassazione della sentenza, il comune di Latiano ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resistono con controricorso i M. i quali hanno formulato a loro volta ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, il comune di Latiano deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 nonchè della L. n. 47 del 1988, censura la sentenza impugnata per avere disapplicato il decreto di espropriazione conseguito dal comune di Latiano il 14 maggio 1990, in quanto emesso dopo la scadenza della dichiarazione di p.u. contenuta nel provvedimento di approvazione del PIP senza considerare le numerose proroghe legislative della occupazione temporanea che questa avevano reso valida ed efficace fino al 4 giugno 1990, perciò rendendo legittima l’intera procedura.

La censura è fondata.

Il comune con il primo motivo di appello ha insistito sulla legittimità del decreto di espropriazione perchè emanato quando l’occupazione temporanea e quindi la dichiarazione di p.u. erano ancora in corso a causa delle leggi di proroga intervenute in quegli anni;per cui alla Corte di appello era devoluto senza alcuna preclusione il relativo accertamento – e quindi anche quello dei rapporti tra dichiarazione e provvedimento di occupazione: anche perchè a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur essendo limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati. Con la conseguenza che non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. 443/2011; 20652/2009; 2973/2006).

Ora, la sentenza impugnata i senza chiedersi neppure se e quale opera pubblica fosse stata realizzata sul fondo M. e se se ne fosse realizzata la irreversibile trasformazione, ha confermato la condanna del comune di Latiano al pagamento del controvalore dell’immobile in base al solo presupposto che il PIP era stato approvato il 26 marzo 1980 e reso esecutivo il 24 aprile successivo, perciò cessando di avere efficacia alla naturale scadenza del termine originario decennale di durata posto dalla L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 3; che ne fissa altresì la decorrenza dalla data del decreto di approvazione.

Non ha considerato la legislazione particolare intervenuta nel settore proprio nel decennio in questione la quale ha comportato (per quanto qui interessa): una prima proroga automatica di un anno per le occupazioni d’urgenza in corso per effetto della L. n. 42 del 1985 ed una seconda, questa volta di due anni per effetto della successiva L. n. 47 del 1988; un’ultima disposizione di collegamento contenuta nella L. 166 del 2002, art. 4 in base al cui art. 4 tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale e, quindi, anche quelle introdotte dalle menzionate disposizioni legislative del 1985 e del 1988, specificamente ricordate, devono intendersi con effetto retroattivo, riferite ai procedimenti espropriativi comunque “in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti”; e l’effetto di proroga deve infine essere esteso anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l’emissione del decreto di esproprio, essendo illogica la previsione del perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per il completamento del procedimento ablativo (Cass. sez. un. 2630/2006; nonchè 10216/2010).

Per cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno concluso che per effetto delle menzionate disposizioni legislative, non soltanto le occupazioni temporanea e d’urgenza, ma anche le dichiarazioni di p.u.

che ne costituiscono un presupposto indefettibile state prorogate di un corrispondente periodo onde evitarne la scadenza diacronica: in conformità del resto alla finalità di detta legislazione di predisporre un apposito apparato normativo onde protrarre automaticamente la validità dei procedimenti di espropriazione in corso in attesa che il Parlamento procedesse all’approvazione della nuova disciplina delle indennità di esproprio resa necessaria secondo la Corte Costituzionale dalle note declaratorie di incostituzionalità di cui alle proprie decisioni 5/1980 e 223/1983 (Cass. 8734/1997; Corte Costit. 163/1994 e 244/1993).

Al lume di questi principi, risulta palese la legittimità e tempestività del decreto di esproprio una volta che entrambe le parti hanno dedotto, e la sentenza confermato, che il fondo M. è stato occupato con decreto sindacale dell’8 maggio 1982; e che l’immissione in possesso è avvenuta il 4 giugno successivo, allorchè era vigente la dichiarazione di p.u.: le sezioni Unite, infatti, confermando l’orientamento prevalente di questa Corte e risolvendo il relativo contrasto, con sentenza 18077/2009 hanno ribadito che il periodo di occupazione legittima, conformemente alla lettera della L. n. 865 del 1971, art. 20 decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell’occupazione (Cass. 23505/2010; 11575/2008; 6491/2004), perciò nel caso venendo a scadere per effetto delle menzionate proroghe il 4 giugno 1990. Per cui, soltanto in tale data è cessata l’efficacia anche della dichiarazione di p.u. pur essa prorogata dal legislatore, rendendo tempestivo il decreto di espropriazione con il ricordato provvedimento del 14 maggio 1990; che ha dunque, concluso ritualmente il procedimento e comportato l’acquisizione del fondo M. in capo all’amministrazione espropriante. Resta in tal modo assorbito il secondo motivo del ricorso.

Con il terzo, il comune di Latiano, deducendo violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia determinato l’indennità di occupazione del fondo malgrado il motivo di appello sul punto, peraltro proposto da esso comune, era incentrato esclusivamente sulla dedotta incompetenza del GOA a liquidarne l’ammontare per effetto della disposizione della L. n. 865 del 1971, art. 6.

Questa censura è infondata, posto che dalla sentenza impugnata, nonchè dalle conclusioni formulate dai M. nel giudizio di appello risulta che gli stessi non soltanto al GOA, ma anche alla Corte di appello avevano richiesto la determinazione dell’indennità per l’occupazione temporanea del fondo fino alla ritenuta scadenza del decreto di occupazione.

Pertanto, a fronte di tale espressa richiesta, a nulla più rilevava stabilire se la stessa fosse stata avanzata nella citazione introduttiva del giudizio; e se il GOA dovesse ritenersi incompetente a provvedere sulla relativa domanda, come chiesto con il gravame dal comune: essendo decisiva esclusivamente la circostanza che i proprietari avessero espressamente richiesto alla Corte territoriale di procedere alla stima dell’indennità di occupazione temporanea e che la competenza a liquidarla appartenesse L. 865 del 1971, ex art. 20 proprio alla Corte adita, seppure in unico grado. La quale dunque doveva provvedere in tale qualità sulla richiesta (Cass. 25013/2006;

11322/2005; 18067/2004; 11864/2001).

In conformità del resto al principio più volte enunciato da questa Corte anche in controversie aventi il medesimo oggetto (Cass. 14687/2007) che proposte contestualmente, davanti al Tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell’indennità d’occupazione legittima, siccome riguardo a quest’ultima è configurabile la competenza della Corte è d’appello (in unico grado), ben può, davanti a detto giudice, resistendo all’appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell’indennità mediante il generico richiamo alle conclusioni in primo grado o alle statuizioni contenute nella sentenza del primo giudice.

Con il ricorso incidentale, M., deducendo violazione dell’art. 1224 cod. civ. censurano la sentenza impugnata per avere escluso sulla somma determinata a titolo di indennità di occupazione il danno dalla svalutazione monetaria, malgrado essi avessero documentato il fallimento di M.R., nonchè i contratti di conto corrente da ciascuno di essi intrattenuti ed infine il tasso di interessi dovuto corrispondere agli istituti di credito La doglianza è inammissibile.

La sentenza impugnata ha rilevato che i ricorrenti avevano chiesto di essere risarciti dei “gravosi interessi che avevano dichiarato di avere versato alle banche in relazione ai saldi passivi per capitale dei loro rispettivi conti correnti bancari”; e che tuttavia si erano limitati a produrre alcuni documenti dai quali non era possibile desumere quale fosse il tasso di interessi applicato dalla banca.

Pertanto non bastava ai M. contraddire il contenuto di detto accertamento affermando che avevano prodotto copia di un estratto conto al 31 dicembre 1995 del credito popolare salentino dove risultava il saggio di interessi in questione:avendo essi anzitutto l’onere di riferire in quale atto avessero effettuato la suddetta produzione e quindi di trascriverne il contenuto onde evidenziare l’illogicità in cui era incorsa la sentenza nell’affermarne la mancanza. Laddove i ricorrenti si sono limitati a rinviare al relativo contenuto, senza neppure riferire la vicenda cui esso si riferiva, nè quali ne fossero i destinatari;senza considerare che per loro ammissione il documento si arrestava alla data suddetta senza perciò fornire alcun elemento utile per quello successivo.

E, mancando la prova dei maggiori interessi corrisposti da ciascuno dei ricorrenti, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, il quale attribuisce il risarcimento ulteriore soltanto al creditore che dimostri di avere subito un pregiudizio maggiore di detti interessi.

Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigettando la domanda di risarcimento del danno avanzata dai M. e dal Fallimento.

Le vicende obbiettivamente controvertibili sull’applicazione delle proroghe legali inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo del principale, respinge il terzo e dichiara assorbito il secondo, nonchè l’incidentale: cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli espropriati. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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