Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2571 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 04/02/2020), n.2571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18159-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MORTELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato SILVANA COPPOLA,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO “(OMISSIS)”, in persona dei curatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NICOLA LIBERO ZINGRILLO;

– controricorrente –

avverso il decreto N. R.G. 1805/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositato il 40/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso depositato il 29-2-2016 l’avvocato S.S. ha proposto dinanzi al Tribunale di Foggia opposizione allo stato passivo L. Fall. ex artt. 98 e 99, nei confronti della Curatela del Fallimento “(OMISSIS)”, lamentando l’esclusione del suo credito di Euro 22.641,16, relativo ad attività professionale dallo stesso svolta in favore del fallito nel giudizio di opposizione a d.i. 744/2013 del Tribunale di Foggia.

Con decreto 1954/2018 del 10-5-2018 l’adito Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’opponente non avesse fornito la prova del suo diritto, e cioè la prova dell’attività professionale svolta su incarico conferito dal fallito.

Avverso detta decreto l’avvocato S.S. propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

La Curatela del Fallimento “(OMISSIS)” resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la materia oggetto del ricorso (opposizione allo stato passivo) è ricompresa tra quelle tabellarmente assegnate alla Prima Sezione Civile.

PQM

Rimette il giudizio alla Prima Sezione Civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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