Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2571 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.M. e M.S., in proprio e quali soci

accomandatari della Fidimar s.a.s. di Andrea e Leonardo Martini &

C.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Silvio Pellico n. 24, presso

l’avv. Cesare Romano Carello, rappresentati e difesi dall’avv.

CIPRIANI RICCARDO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e

M.L. e M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 77/18/06, depositata l’11 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 77/18/06, depositata 7 maggio 2007, con la quale, accogliendo l’appello della Fidimar s.a.s. e di M.A., M. L., M.S. e M.M.M., è stata affermata l’illegittimità dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti dei contribuenti a titolo di imposta ipotecaria e catastale in relazione ad atto di conferimento di immobile, gravato da mutuo ipotecario, stipulato nel 2002.

Resistono con controricorso M.M.M. e M. S..

2. Il ricorso, con il quale si formula il quesito di diritto se, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, la base imponibile vada determinata tenendo esclusivamente conto dell’oggettivo ed intrinseco valore dell’immobile in sè considerato, al lordo delle componenti negative del complessivo trasferimento o conferimento e, segnatamente, degli eventuali mutui, garantiti da ipoteche gravanti sull’immobile trasferito, appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, comma 3, (Cass. nn. 10486 del 2003, 26854 del 2007, 11776 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

che mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dei giudizi di merito, i contribuenti vanno condannati alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna i contribuenti alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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