Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2571 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. II, 03/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANTAFIO DANIELE;

– ricorrente –

e contro

COMUNE MONTE S PIETRO BO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 482/2005 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,

depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per improcedibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2004, M.S. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione dell’art. 149 C.d.S., commi 1 e 4, di fronte al Giudice di pace di Bologna; nella resistenza dell’Amministrazione comunale di Monte San Pietro, il giudice adito, con sentenza in data 28.1/15.6.2005, rigettava l’opposizione e regolava le spese.

Osservava il giudicante che la mancata contestazione immediata dell’infrazione era giustificata dal fatto che la stessa era stata accertata in relazione ad un incidente stradale e che solo dopo gli opportuni accertamenti era stato possibile valutare compiutamente il comportamento dei trasgressori.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di una articolata argomentazione, il M., che ha anche presentato memoria; l’intimato Comune non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminato il profilo afferente alla tempestività dell’invio del ricorso per posta, avvenuto il 15.6.2005, quando il ricorso era stato notificato il 19.5 dello stesso anno; devesi all’uopo rilevare che nella specie la notifica della sentenza impugnata era avvenuta in modo completamente irrituale, atteso che la sentenza impugnata era stata notificata dallo stesso Comune per posta, violando ogni regola relativa alla titolarità dei soggetti che possono effettuare la notifica, cosa questa che priva di ogni rilievo la circostanza surriferita.

Venendo al merito, con unico motivo, ci si duole di violazione e falsa applicazione di legge e carenza di motivazione, laddove si è ritenuta consentita all’autorità accertatrice la modifica della contestazione, successivamente alla chiusura dell’iter amministrativo di accertamento, anche in peius, nonchè erronea interpretazione della legge con riferimento alla ratio ed alla disciplina dell’autotutela della P. A. con conseguente nullità del verbale di accertamento impugnato. La censura si fonda sul fratto che nella specie, all’odierno ricorrente, nella immediatezza del fatto era stata contestata una infrazione di minore gravità, mentre circa quindici giorni dopo, nei locali della Polstrada, era stato contestato allo stesso in luogo di quello, altro verbale, che annullava il precedente, con contestazione di una più grave violazione.

Si sostiene che tanto violerebbe sia il precetto dell’immediatezza della contestazione, sia il principio dell’autotutela della P.A., atteso che un esercizio dello stesso in modo siffatto lederebbe i diritti del cittadino.

La doglianza non è fondata; la infrazione de qua è infatti stata rileva in occasione di un incidente stradale, e la giurisprudenza di questa Corte è saldamente attestata nel senso che in tal caso la contestazione immediata non è richiesta in ragione della necessità di provvedere ai rilievi del caso ed anche al confronto tra le dichiarazioni rese dagli interessati.

Quanto alla duplice contestazione, rilevato che la prima risulta documentalmente annullata dalla seconda, questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative, l’Amministrazione che riformuli il fatto è soltanto tenuta a disporre una nuova notifica della violazione al trasgressore (cfr.

Cass. 29.11.2006, n. 25253).

Ciò posto, in ragione di convinta adesione a tale orientamento giurisprudenziale, che ben può trovare applicazione anche in casi di infrazione rilevata a seguito di incidente stradale, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere pertanto respinto.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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