Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2571 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2571 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 22928-2012 proposto da:
CIARLO

DONATO

CRLDNT68H17B983H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO LEPERA;
– ricorrente contro

FORTE ATTILIO;
– intimato –

2017
710

D4_

avverso la sentenza n. 456/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 20/04/2012;

Data pubblicazione: 02/02/2018

Fatti di causa
Dalla sentenza impugnata si apprende che la controversia è sorta nel 1995 con
la richiesta da parte di Donato Ciarlo della somma di lire 9.560.000
asseritamente dovutagli da Attilio Forte, residuo corrispettivo per opere edili
eseguite in un fabbricato sito in Trenta (CS), nel periodo agosto-dicembre

Il tribunale di Cosenza ha condannato il convenuto al pagamento della somma
di 1.554,29 euro.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza 20 aprile 2012 ha accolto
l’appello del convenuto Forte e ha respinto del tutto la domanda.
Ciarlo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
2) Il giudice di appello ha rilevato che in corso di causa era emerso che oggetto
della domanda iniziale era parte del compenso (18 milioni di lire) richiesto per
la seconda

tranche dei maggiori lavori edili effettuati; che in sede di

precisazione delle conclusioni il petítum era stato legittimamente ampliato; che
era stata sollevata eccezione di inadempimento, nonché domanda
riconvenzionale (non coltivata in sede di conclusioni) per danni da inesatta
esecuzione delle opere edili; che tali danni erano stimabili in importo superiore
al credito residuo accertato. Ha pertanto respinto la pretesa creditoria
dell’attore Ciarlo.
3) Nel primo motivo quest’ultimo lamenta che in violazione dell’art. 112 c.p.c.
la Corte di appello avrebbe operato la compensazione tra il credito dell’attore e

n. 22928-12 D’Ascola rei

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1993.

”il presunto e contestato credito del Forte”. Di qui un’errata applicazione
dell’art. 1242 c.c. e comunque, in subordine, un vizio del procedimento perché
il riconoscimento del credito fatto valere con l’appello incidentale Ciarlo in euro
5.258, 68 avrebbe dovuto essere sancito in sentenza.
La censura non ha fondamento, non essendovi alcuna ultrapetizione, neanche

riconvenzionale.
In tema di estinzione delle obbligazioni va infatti ricordato che secondo
l’insegnamento di questa Corte, in un caso come quello in esame, si è in
presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, perchè la reciproca
relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto; pertanto
l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere
compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso
di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei
rapporti e richiede l’eccezione di parte. (Cass. n. 12302 del 15/06/2016; n.
23539 del 10/11/2011).
Va aggiunto che nel caso di specie l’esame dell’atto di appello consente di
accertare che parte appellante Forte aveva fatto valere il proprio controcredito,
avendo mosso eccezioni circa “la cattiva esecuzione dei lavori” e i propri
conseguenti diritti risarcitori, addirittura azionati in via riconvenzionale (cfr
esemplificativamente pag. 17 atto appello). Al di là della mancata
riproposizione in conclusioni della domanda riconvenzionale, la resistenza in
giudizio opponeva comunque un’eccezione di inadempimento, come

n. 22928-12 D’Ascola rei

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per effetto della mancata insistenza del convenuto Forte nella domanda

correttamente ritenuto dalla corte di appello (sentenza, pag. 8 penultimo
capoverso).
Giova anche ricordare che le Sezioni Unite hanno sancito che secondo l’art.
1243 c.c. se ricorre la liquidità del credito, il giudice dichiara l’estinzione del
credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza

mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel
suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa
liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito
principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di
controcredito liquido (Cass. S.U. n. 23225 del 15/11/2016).
Nel caso di specie gli accertamenti istruttori relativi ai lavori eseguiti dall’attore
e ai danni lamentati dal convenuto hanno condotto ad una determinazione del
controcredito (liquidità), che consentiva il tipo di pronuncia emessa, cioè di
rigettare la pretesa portata dalla citazione e dall’appello incidentale Ciarlo con il
controcredito risa rcitorio Forte.
4) Il secondo motivo lamenta che il giudice di appello abbia disatteso le
conclusioni della ctu svolta in primo grado, basandosi solo sul diretto esame
delle fotografie allegate dal consulente di parte intimata, senza disporre un
rinnovo della ctu, pur sollecitato dallo stesso convenuto appellante.
La censura è da respingere. La Corte di appello ha reso una valutazione
dettagliata della gravità dei difetti del pavimento riscontrati fotograficamente ,
costituiti da discrepanze nella posa dei disegni e un’evidentissima diversità di
altezza del massetto.
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con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda,

A fronte di questi rilievi che con motivazione congrua e logica sono stati mossi
sulla scorta di un riscontro normalmente idoneo, le osservaizoni di parte
ricorrente circa la mancanza di certezza che non si tratti di fotomontaggio
restano mere illazioni.
Parte ricorrente è stata autrice dei lavori ed ha potuto partecipare alla prima

ha esposto, per confutare l’apprezzamento di merito del giudice di appello. Né
ha saputo indicare o riportare quale parte della consulenza di ufficio sarebbe
atta a smentire la mirata valutazione del giudice di appello.
E’ dunque richiesta una inammissibile rivisitazione del giudizio di merito, non
consentita in questa sede, che si deve limitare a riscontare i vizi logici
manifesti dell’apprezzamento reso dalla Corte territoriale.
4)

Altrettanto deve dirsi con riguardo al terzo motivo, che denuncia

insufficiente motivazione con riguardo alla quantificazione del danno cagionato
da cattiva esecuzione di parte dei lavori.
La censura si sostanzia nella riproposizione di un brano della consulenza di
parte (ing. Scarcello), che non costituisce elemento decisivo, giacchè le
circostanza ivi indicate, quali per esempio la fornitura del pavimento da parte
del committente, o la modesta gravità (il lieve difetto, lo definisce il consulente
di parte Ciarlo) nella corrispondenza tra mattonelle e greca del bagno, etc sono
state implicitamente ma inequivocabilmente valutate dall’accurata sentenza di
appello, che ha dato conto del prezziario seguìto e della gravità dei vizi. Tutto
ciò non può essere oggetto di nuova valutazione e quantificazione da parte del
giudice di legittimità.
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ctu. Possiede o dovrebbe possedere quindi elementi di fatto decisivi, che non

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la pronuncia sulla
refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater
del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
10 marzo 2017
Il Presidente

Il Consigliere est.

dr Vincenzo Mazzacane

dr Pasquale D’Ascola

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 0

2 FE. 2018

legge n. 228/12.

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