Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25709 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.14/12/2016),  n. 25709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27758/2012 proposto da:

COMUNE DI GIULIANOVA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EDIL INVESTE 2001, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA SS. APOSTOLI 81,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AMEDEO IWAN MAINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DI LIBERATORE, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2012 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LIBERATORE che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 32/05/12, depositata il 12.6.2012, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, respingeva l’appello proposto dal Comune di Giulianova avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 180/02/2009 che aveva accolto il ricorso della società Edil Investe 2001 s.r.l. avverso l’avviso di accertamento ICI, per l’anno 2004, relativamente a un’area fabbricabile sita nel Comune di (OMISSIS).

Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR valutato la perizia di stima diretta redatta dal Comune;

b) violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come il provvedimento generale del Comune era legittimo in quanto reso nel rispetto dei parametri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5;

c) nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. e violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, essendo onere della società la prova della minor debenza dell’ICI.

La società si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo è infondato ed è assorbente degli altri.

Va evidenziato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, e pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, comunque, la reiezione anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011.

Nel caso di specie il Comune ha prodotto solo in giudizio la perizia di stima diretta al fine di determinare il più probabile valore di mercato.

Va rilevato che in tema di ICI, la motivazione del relativo atto di accertamento ancorchè il Comune possa legittimamente scegliere la stima diretta che trova concreta attuazione nel confronto tra prezzi unitari di beni analoghi o assimilabili desunti dagli atti di compravendita dei terreni, non può, limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma deve specificare, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, dovendo recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro prezzo unitario e dei beni analoghi e assimilabili desunti dagli atti di compravendita dei terreni, così rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva correttezza di tale valore.

Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, prescrive che negli atti dell’amministrazione finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” e anche alla luce dei principi dello Statuto del contribuente la revisione del valore di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni del maggior valore.

La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, i motivi di doglianza.

Il contribuente, in altri termini, deve avere contezza delle ragioni dell’Amministrazione, deve essere messo in grado di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonchè per impedire all’Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate.

L’Amministrazione non può, quindi, produrre successivamente nuovi documenti a integrazione della motivazione, in quanto ciò si risolverebbe nell’arbitrario allungamento dei termini dell’accertamento, oltre ad essere in contrasto con i principi sopra enunciati.

La CTR ha correttamente evidenziato come il Comune non possa limitarsi ad un generico richiamo ai Regolamenti comunali e alle delibere adottate ma deve indicare i prezzi medi di riferimento di altre aree aventi analoghe caratteristiche e ubicate nella stessa zona.

La mancanza di tali indicazioni vizia irrimediabilmente il provvedimento impositivo.

Le ulteriori censure rimangono assorbite.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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