Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25709 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16873-2018 proposto da:

P.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO STARVAGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.E. 06363391001 in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. 06363391001 in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1491/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELTA PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato quanto segue:

al contribuente, allevatore di bestiame, veniva notificato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1999 per IRPEF/IVA/IRAP con il quale l’Ufficio, mediante accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, contestava l’omessa annotazione e contabilizzazione di ricavi sicchè, considerata la disponibilità dei terreni e dei capi di bestiame, l’attività esercitata non veniva considerata agricola ma commerciale e quindi non rientrante nell’art. 29 TUIR, nel testo applicabile ratione temporis e si rideterminava il reddito ai sensi dell’art. 79 TUIR. Avverso il suddetto avviso veniva proposto ricorso alla CTP la quale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 78 TUIR. Avverso la sentenza della CTP proponeva appello il contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello del contribuente ritenendo che durante la verifica eseguita dalla Guardia di finanza della documentazione attinente l’esercizio dell’attività e dai documenti di richiesta di contributi comunitari siano emerse violazioni, in particolare l’omessa indicazione di componenti positivi (ricavi). Ne deriva che poichè dal relativo esame di cui al p.v.c. della Guardia di finanza che fa fede fino a querela di falso… è risultata una quantificazione del reddito superiore a quello dichiarato, quest’ultimo legittimamente è stato qualificato come reddito d’impresa e non agrario, diversamente da quanto ritenuto dal contribuente. Più chiaramente l’attività esercitata è risultata non rientrante nei limiti previsti dall’art. 29 TUIR, sicchè non può qualificarsi agricola ma d’impresa… Conseguentemente si applicava l’art. 79 TUIR, e non l’art. 78, come si legge nella sentenza della CTP… il contribuente invece avrebbe dovuto provare che l’attività svolta rientrava nei limiti quantitativi previsti dalla legge ai fini della qualificazione del relativo reddito come agrario ex art. 29 TUIR. Inoltre il contribuente non ha prodotto durante l’intero giudizio alcuna prova documentale idonea a contrastare il fondamento della pretesa erariale.

Il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di ricorso mentre l’Agenzia si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione dell’art. 2700 c.c., in quanto il processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza fa fede fino a querela di falso dei fatti o atti compiuti dai verbalizzanti non anche delle valutazioni;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del TUIR, vigente ratione temporis, per avere la CTR disapplicato l’art. 29 del TUIR, disconoscendo il reddito agrario e riconoscendo invece un reddito d’impresa ex art. 51 TUIR, e per aver omesso di valutare le prove che il contribuente ha fornito che dimostrano che il ricorrente aveva la disponibilità di terreni agricoli sufficienti in rapporto ai capi allevati tenuto conto dei fattori epidemici (brucellosi) sul numero dei capi allevati in rapporto alla capacità del terreno di produrre foraggio;

considerato quanto rimo motivo, che in tema di imposte sui redditi, l’attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, comma 2, lett. b), e va considerata industriale o commerciale, qualora l’allevamento non sia effettuato con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari per l’alimentazione del bestiame, dai terreni dell’azienda. Ne consegue che, in tal caso, ai sensi del D.P.R. n. 917 cit., art. 78, il reddito eccedente ha natura di reddito d’impresa e l’imprenditore ha l’obbligo – la cui inottemperanza determina l’inattendibilità della contabilità aziendale e pone a carico del contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell’accertamento effettuato dall’Ufficio – di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi carico nel periodo d’imposta (Cass. 14 febbraio 2014, n. 3487);

considerato che la ratio decidendi della sentenza sta nella circostanza che il contribuente avrebbe dovuto provare che l’attività svolta rientrava nei limiti quantitativi previsti dal suddetto art. 29, ai fini della qualificazione del relativo reddito come agrario quando invece non ha offerto alcuna prova;

considerato che tale ratio decidendi è conforme al principio generale secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. 4 ottobre 2017, n. 23228) e che dunque il motivo è infondato, anche in relazione alla circostanza che la censura contenuta nel primo motivo si appunta su una affermazione scritta ad abundantiam, che non incide sul nucleo fondamentale della motivazione, incentrata sulla suddetta circostanza che spetta al contribuente l’onere della prova della natura agricola della sua impresa di allevamento di bestiame e che tale prova non è stata offerta e dunque, poichè la sentenza è sorretta da un’autonoma ratio decidendi giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di essa rende priva di interesse la censura relativa ad altri punti in quanto l’eventuale accoglimento del motivo non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);

ritenuto che il secondo motivo di ricorso contiene questioni di fatto, ed è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404); che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); del resto nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319).

Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati e che conseguentemente il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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