Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25708 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25708

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18396/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in

persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPAOLO MANCA;

– ricorrente

contro

P.A.M., HOTEL CALAMOSCA SUL MARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, per tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 22 giugno 2016, che ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento e rimesso le parti innanzi al Tribunale di Cagliari;

– che la sentenza impugnata ha riscontrato l’impossibilità di notificare il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti a mezzo pec, nonchè l’avvenuta la notificazione ex art. 140 c.p.c., alla società il 20.11.2015 mediante deposito alla casa comunale della sede sociale, seguita dalla notifica al liquidatore al medesimo indirizzo, tuttavia nulla, in quanto, da un lato, non ha rinvenuto in atti la prova dell’invio della raccomandata al liquidatore, e dall’altro lato, perchè essa fu inviata alla stessa sede sociale e non alla sua residenza privata;

– che non svolgono difese gli intimati;

– che tardivamente parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che i tre motivi – i quali vertono sulla violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15 e art. 145 c.p.c., in quanto la corte del merito ha ritenuto nulla la notificazione al liquidatore della società, nell’anno della sua cancellazione dal registro delle imprese, eseguita presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, dopo avere accertato l’impossibilità di notifica a mezzo pec – possono essere congiuntamente trattati per la loro intima connessione e sono manifestamente infondati;

– che, invero, la L. Fall., art. 15, comma 3, con norma speciale propria del procedimento prefallimentare, stabilisce che, quando la notificazione non può essere compiuta con le modalità indicate nella prima parte della disposizione – ovvero a) all’indirizzo di pec del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, e b) presso la sede risultante dal registro delle imprese – si esegue, ma solo in terza battuta, “con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;

– che la sentenza impugnata afferma che, verificata la condizione della impossibile notifica a mezzo di posta elettronica certificata, il ricorrente subito provvide – senza, dunque, prima tentare la notificazione alla sede legale – al deposito dell’atto nella casa comunale, ed aggiunge, altresì, che neppure la notificazione, pur successiva, alla società in persona del liquidatore presso la sede legale è provata, perchè “non si rinviene in atti la cartolina comprovante l’invio della raccomandata AR”;

– che, dunque, la successiva ritenuta necessità di notificare l’atto alla residenza del liquidatore – che i motivi del ricorso censurano -resta una ratio decidendi concorrente, che lascia tuttavia sussistere le altre autonome (e rispettose della legge) ragioni della decisione;

– che, invero, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede (Cass. 13 settembre 2016, n. 17946);

– che la successione delle modalità notificatorie L. Fall., ex art. 15, comma 3 (indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e successivamente presso la casa comunale) e la loro legittimità, in riferimento agli artt 3 e 24 Cost., è stata di recente confermata dal giudice delle leggi (Corte Cost. 6-06-2016, n. 146);

– che non si dà la condanna alle spese; non avendo svolto attività difensiva l’intimato:

– che non deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, essendo il fallimento ricorrente ammesso al patrocinio gratuito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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