Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25708 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25708 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 11764-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BORA DI TOMMASINI LUCA & C. SNC;
– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/11/2013

udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTIMO SERE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

R.G. 11764/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’ Emilia, con sentenza n. 07.12/08, depositata il 26.3.2008
accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Ravenna,n. 246/02/2005 che aveva, invece, annullato l’
avviso di irrogazioni sanzioni nei confronti della società Bora di Tommasini Luca & C. s.n.c., per E
39.479,38, a seguito di ispezione Inps in data 31.8.2003, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, per

La CTR rideterminava le sanzioni per ciascun lavoratore sulla base del verbale ispettivo Inps, per l’
arco temporale indicato, in forza delle retribuzioni indicate dagli stessi ispettori in € 38 giornalieri
per tutti i lavoratori, ad eccezione di Barattoni Silvana in relazione alla quale veniva determinata in
€ 191 per il mese di luglio 2003.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in combinato disposto con
l’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,rilevando come, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 14472005, era onere del datore di lavoro produrre documentazione idonea a
provare che i lavoratori sorpresi a lavorare presso di lui non erano suoi dipendenti, ritenendo
irrilevante, ai fini probatori, la dichiarazione resa dai lavoratori agli ispettori dell’Inps;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c., essendo
irrilevante, ai fini della sanzione amministrativa, l’indicazione della durata del rapporto di lavoro
sanzionata ai fini della contribuzione Inps e del premio Inail, in quanto soggette ad altra disciplina
legislativa, ritenendo non sufficienti, al fine di determinare l’inizio del rapporto lavorativo
irregolare le dichiarazioni dei lavoratori;
c) insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione
all’art. 360, n. cinque, c.p.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto, quale fonte probatoria, le
dichiarazioni dei lavoratori contenute nel verbale ispettivo Inps
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.10.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, sono essere esaminati congiuntamente.

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l’impiego di quattro lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
cui è stata constatata la violazione”.
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che

ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Tuttavia non sono sufficienti a provare la data di inizio del rapporto di lavoro le sole dichiarazioni
dei dipendenti, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
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continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte

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affermazione, apparendo la motivazione sopra riportata del tutto insufficiente a dimostrare la data
di effettivo inizio del rapporto di lavoro (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Nella fattispecie i giudici di merito hanno fondato la decisione, sul verbale INPS, da cui la CTR ne
ha dedotto, con valutazione di merito, un inizio diversificato dell’attività lavorativa per ciascun
dipendente irregolare (31 agosto 2003 per Iacono Marcello, 29 luglio 2003 per Luini Gherta, 5
giugno 2003 per Barattoni Silvana, 31 agosto 2003 per Savini Pietro), rilevando anche come per i
primi tre lavoratori tale circostanza risultava confermata anche dal successivo verbale del servizio
Ciò di cui si duole la ricorrente non è l’omessa considerazione di fatti decisivi, bensì la valutazione
di tali fatti in maniera diversa da quella auspicata.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso

L

Così deciso in Roma, il 23.10.2013
Il Consigliere relatore

ispettivo della Direzione Provinciale del Tesoro di Ravenna 27.1.2004.

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