Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25708 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.14/12/2016), n. 25708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24276/2012 proposto da:
EDIL INVESTE 2001 SRL, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA
SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AMEDEO
IWAN MAINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DI LIBERATORE
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GIULIANOVA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo
studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/2012 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata l’08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LIBERATORE che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AMARIO che si riporta agli
atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza n. 32/01/12, depositata in data 8.5.2012, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto dalla società Edil Investe 2001 s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 203/01/2011 che aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento ICI, per l’anno 2006, emesso dal Comune di Giulianova.
La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1 e art. 360 c.p.c., n. 4, non essendosi la CTR pronunciata su questioni concernenti punti decisivi della controversia;
b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo motivato la CTR la propria decisione in ordine ai motivi di appello prospettati dalla ricorrente;
c) violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’illegittimo utilizzo dei valori immobiliari attribuiti dal Comune all’area edificabile, non avendo il Comune neanche indicato i prezzi medi di mercato per aree analoghe.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il primo motivo è fondato.
La CTR non si è pronunciata sui motivi di appello formulati dalla società concernenti l’illegittimità dell’accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, sotto i diversi profili prospettati (illegittimità del recupero ICI per i fabbricati e vizi di motivazione), non avendo i giudici di appello preso posizione in modo critico in ordine al provvedimento censurato ed ai motivi di appello indicati, rilevanti per il giudizio.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto l’omessa pronuncia su motivi di appello andava censurata sub. art. 360 c.p.c., n. 4 e non sub art. 360 c.p.c., n. 5. Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio.
Va, conseguentemente accolto il primo motivo ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016