Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25708 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 11/10/2019), n.25708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29046-2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

E’ contro

AGENZIA RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3090/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/05/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 26314/15, sez 21 “respingeva il ricorso proposto da M.M. avverso quattro cartelle di pagamento per tasse automobilistiche 2002,2004,2005 e 2007,altra cartella di pagamento nonchè il fermo amministrativo (OMISSIS) per tributi vari e avviso di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS),

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 3090/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente contesta la decisione di secondo grado per avere ritenuto inammissibili le doglianza avanzate solamente in appello riguardo alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento.

Con il secondo motivo contesta la regolarità della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., non risultando l’inoltro della raccomandata informativa della notifica.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo.

I tre motivi, investendo sotto diversi profili la medesima questione, possono essere trattati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati e per certi versi inammissibili.

La Commissione regionale ha rigettato l’appello osservando che nel caso di specie ” trattandosi di doglianze riferite a notifiche di cartelle depositate in prime cure da parte dell’Agenzia delle Entrate i relativi vizi avrebbero dovuto formare oggetto di eccezione innanzi alla Commissione provinciale mentre in questa sede costituiscono oggetto di domanda nuova inammissibile in appello”.

Siffatta motivazione appare ineccepibile.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la “causa petendi” rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell’inserimento di temi d’indagine nuovi.(Cass. 13934/11).

Conseguentemente il giudice d’appello, attesa la particolare natura del giudizio tributario, non può decidere la controversia sulla base di un’eccezione non ritualmente dedotta con l’originario ricorso introduttivo.(Cass. 15769/17)

In particolare è stato ritenuto che nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del (Cass.31224/17).

In tale prospettiva si è altresì affermato, in una fattispecie prossima a quella oggetto della presente controversia, che in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica (nella specie, dell’avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (Cass.8398/13)

In applicazione di tale principio, questa Corte ha confermato l’inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benchè quest’ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall’Agenzia fiscale a fronte dell’originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente (Cass.8398/13).

Il ricorso va in conclusione respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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